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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 2542/2024 del 01-03-2024

principi giuridici

È annullabile la delibera assembleare condominiale che, pur vertendo su argomenti rientranti nell'ordine del giorno, contenga statuizioni su materie non specificamente indicate nell'avviso di convocazione, precludendo ai condomini la possibilità di una partecipazione consapevole e informata.

In caso di controversia tra il condominio e uno o più condomini, questi ultimi non hanno diritto di partecipare alla discussione e decisione assembleare relativa alla lite, né concorrono ai quorum costitutivo e deliberativo delle delibere concernenti la lite stessa.

La conferma dell'amministratore condominiale nella carica, deliberata dall'assemblea, costituisce nuova nomina, con conseguente necessità di specifica indicazione all'ordine del giorno.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Validità delle Delibere Condominiali: Specificità dell'Ordine del Giorno e Conflitto di Interessi


La pronuncia del Tribunale di Napoli affronta un tema ricorrente nel diritto condominiale: la validità delle delibere assembleari, con particolare attenzione alla specificità dell'ordine del giorno e alla gestione dei conflitti di interesse.
La vicenda trae origine dall'impugnazione di una delibera assembleare da parte di una condomina. L'assemblea, convocata per discutere dello stato del contenzioso condominiale, aveva assunto decisioni che, secondo l'attrice, esulavano dall'ordine del giorno. In particolare, l'assemblea aveva ratificato l'operato dell'amministratore in relazione a richieste di chiarimenti su movimentazioni bancarie e aveva confermato l'incarico all'amministratore stesso. La condomina impugnante lamentava la violazione dell'articolo 66, comma 3, delle disposizioni di attuazione del codice civile, che impone la specifica indicazione dell'ordine del giorno nell'avviso di convocazione.
Il Tribunale ha accolto l'impugnazione, ritenendo fondato il motivo di doglianza. Il giudice ha evidenziato che l'ordine del giorno originario riguardava esclusivamente le determinazioni relative al contenzioso in corso, senza prevedere alcuna discussione o deliberazione sulla ratifica dell'operato dell'amministratore o sulla sua riconferma nell'incarico. La condomina, pur non avendo interesse a partecipare alla discussione sul contenzioso che la riguardava, aveva invece un interesse diretto e qualificato a partecipare alla discussione e votazione sulla ratifica dell'operato dell'amministratore e sulla sua riconferma.
Il Tribunale ha richiamato un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di controversia tra il condominio e uno o più condomini, si crea una scissione all'interno della compagine condominiale. In tali circostanze, il condomino in lite non ha diritto a partecipare alla discussione e alla decisione assembleare relativa alla lite stessa, poiché in tale sede dovranno sedere, come aventi diritto, ai sensi degli artt. 1136, VI comma, c.c. ed al 66 disp. att. c.c., solo gli altri condomini.
Nel caso di specie, l'assemblea aveva deliberato su argomenti non previsti all'ordine del giorno, senza che la condomina impugnante fosse stata previamente informata e messa in condizione di partecipare alla discussione e alla votazione. Tale omissione ha viziato la delibera, rendendola annullabile.
Il Tribunale ha quindi annullato la delibera nella parte in cui ratificava l'operato dell'amministratore e lo riconfermava nell'incarico.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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