TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 3411/2024 del 26-03-2024
principi giuridici
Nel contratto di locazione finanziaria, il termine di prescrizione del diritto al pagamento dei canoni e degli oneri connessi è decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c., decorrendo dalla scadenza dell'ultimo canone o, se antecedente, dalla data di risoluzione del contratto.
La clausola di deroga all'art. 1957 c.c., contenuta nel contratto di fideiussione, con cui il fideiussore rinuncia preventivamente alla decadenza ivi prevista, è valida e comporta l'assunzione, da parte del garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore.
La presentazione della domanda di ammissione al passivo fallimentare interrompe la prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c.
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testo integrale
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sintesi e commento
Opposizione a decreto ingiuntivo per canoni di leasing: prescrizione, decadenza e validità della fideiussione
La pronuncia in commento trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli, con il quale si intimava a due soggetti, in qualità di fideiussori, il pagamento di una somma ingente a titolo di canoni impagati relativi a diversi contratti di locazione finanziaria stipulati da una società, poi dichiarata fallita.
Gli opponenti, garanti della società utilizzatrice dei beni in leasing, contestavano la pretesa creditoria eccependo, in primo luogo, la prescrizione del diritto di credito azionato dalla società di leasing. In secondo luogo, eccepivano la decadenza dall'esercizio dell'azione nei confronti del fideiussore, ai sensi dell'art. 1957 del codice civile. Infine, sollevavano un'eccezione di nullità della fideiussione per indeterminatezza dell'oggetto e per il richiamo in blocco di clausole vessatorie.
Il Tribunale, rigettando integralmente le opposizioni, ha confermato il decreto ingiuntivo opposto. Il giudice ha preliminarmente ribadito che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il creditore opposto deve provare la fondatezza della propria pretesa. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la società di leasing avesse fornito adeguata prova del proprio credito, producendo i contratti di leasing, le fatture, gli estratti conto e le fideiussioni.
Quanto all'eccezione di prescrizione, il Tribunale ha precisato che ai canoni di locazione finanziaria si applica il termine di prescrizione decennale, e non quello quinquennale previsto per le locazioni ordinarie. Ciò in quanto, nel leasing, il corrispettivo contrattuale consiste in una prestazione unitaria, pur eseguibile frazionatamente nel tempo. Il termine di prescrizione decorre dalla scadenza dell'ultimo canone o dalla data di risoluzione del contratto. Nel caso specifico, il Tribunale ha rilevato che il termine decennale era stato interrotto dalla domanda di ammissione al passivo fallimentare presentata dalla società di leasing, rendendo infondata l'eccezione di prescrizione.
Il Tribunale ha altresì respinto l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., rilevando che i contratti di fideiussione contenevano un'espressa clausola di deroga a tale disposizione, con la quale i fideiussori rinunciavano preventivamente al beneficio della decadenza. Tale rinuncia è considerata valida, in quanto rimessa alla disponibilità delle parti e non contraria all'ordine pubblico.
Infine, il Tribunale ha escluso la nullità delle fideiussioni, ritenendole sufficientemente determinate nell'oggetto e conformi all'art. 1938 c.c., che disciplina la fideiussione omnibus. Le fideiussioni, inoltre, recavano il timbro di data certa e le clausole erano state specificamente approvate e sottoscritte dai fideiussori.
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