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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 393/2024 del 10-01-2024

principi giuridici

Il pagamento dei canoni di locazione effettuato dopo l'intimazione di sfratto per morosità, pur precludendo la convalida, non preclude l'accertamento giudiziale dell'inadempimento e la conseguente risoluzione del contratto, qualora l'inadempimento sia grave avuto riguardo all'ammontare della somma dovuta e al comportamento complessivo del conduttore, anche pregresso.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Risoluzione di Locazione Commerciale: Il Pagamento Tardivo Non Sempre Evita la Condanna alle Spese


La pronuncia in esame affronta una controversia relativa a un contratto di locazione ad uso commerciale, originata da un'intimazione di sfratto per morosità. La parte locatrice aveva agito in giudizio lamentando il mancato pagamento di alcune mensilità del canone.
Nel corso del procedimento, la parte conduttrice ha provveduto a sanare la morosità, portando la locatrice a rinunciare alla domanda di risoluzione del contratto. Tuttavia, è rimasta in discussione la questione delle spese legali, da attribuirsi in base al principio della soccombenza virtuale.
Il Tribunale ha quindi esaminato la fondatezza della domanda di sfratto per morosità originariamente proposta. Ha ricordato che, in tali controversie, il locatore deve provare l'esistenza del contratto e allegare l'inadempimento, mentre spetta al conduttore dimostrare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni. Nel caso specifico, la conduttrice non ha contestato la morosità al momento dell'intimazione, limitandosi a eccepire il successivo pagamento.
Il giudice ha evidenziato che, sebbene il pagamento dei canoni arretrati prima dell'udienza di convalida dello sfratto impedisca la convalida stessa, non preclude la possibilità per il locatore di agire in via ordinaria per ottenere l'accertamento dell'inadempimento e la risoluzione del contratto.
Nel valutare la gravità dell'inadempimento, il Tribunale ha tenuto conto non solo dell'importo considerevole della morosità al momento dell'intimazione, ma anche del comportamento pregresso della conduttrice, rilevando la sussistenza di un precedente procedimento di sfratto per morosità tra le stesse parti.
Pertanto, pur avendo la locatrice rinunciato alla domanda di risoluzione, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per accoglierla, condannando la conduttrice al pagamento delle spese legali in base al principio della soccombenza virtuale. La liquidazione delle spese è stata effettuata in base ai minimi tariffari previsti per i procedimenti sommari di convalida di sfratto, tenuto conto della semplicità delle difese svolte.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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