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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 5069/2024 del 16-05-2024

principi giuridici

Nell'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., l'indennizzo è liquidabile nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'impoverito, corrispondente ai costi effettivamente sostenuti per la prestazione eseguita, con esclusione dell'utile d'impresa o di altre poste volte a garantire i guadagni che l'impoverito si riprometteva di ricavare da un valido contratto. Grava sull'attore l'onere di provare l'effettivo depauperamento subito, fornendo la dimostrazione e la quantificazione dei costi di produzione della prestazione eseguita.

L'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. è inammissibile qualora la nullità del contratto da cui trae origine la pretesa indennitaria derivi dall'illiceità dello stesso per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Azione di Ingiustificato Arricchimento Rigettata per Mancanza di Prova del Depauperamento e Violazione del Principio di Sussidiarietà


Una recente sentenza del Tribunale di Napoli ha affrontato una complessa vicenda relativa a un contratto di appalto dichiarato nullo e alla conseguente azione di ingiustificato arricchimento promossa dall'appaltatore nei confronti del committente.
La società appaltatrice aveva citato in giudizio il committente, esponendo di aver eseguito lavori di ristrutturazione su un immobile in forza di un contratto di appalto. Nel corso dei lavori, erano state richieste ulteriori opere rispetto a quelle inizialmente pattuite. Tuttavia, il committente aveva omesso di pagare il prezzo pattuito, nonostante l'integrale esecuzione delle opere. In precedenza, un collegio arbitrale aveva dichiarato la nullità del contratto di appalto per irregolarità urbanistiche dell'immobile, rigettando la domanda di pagamento basata sul contratto. Pertanto, l'appaltatore aveva promosso un'azione di ingiustificato arricchimento, sostenendo che il committente si era arricchito a suo danno, godendo dei benefici delle opere eseguite, mentre l'appaltatore aveva subito un impoverimento a causa dei costi sostenuti per manodopera, materiali e oneri.
Il committente si era costituito in giudizio, contestando la domanda e sostenendo che non vi era prova dei presupposti per il riconoscimento dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento, né del vantaggio ricevuto né delle spese sostenute dall'impresa. Inoltre, aveva eccepito che i lavori eseguiti erano difettosi e incompleti e che aveva già effettuato pagamenti all'impresa.
Il Tribunale ha rigettato la domanda dell'appaltatore. Il giudice ha ricordato che l'azione di ingiustificato arricchimento richiede la prova di un arricchimento senza giusta causa, un impoverimento altrui, un nesso causale tra i due e la sussidiarietà dell'azione, ossia l'impossibilità di esercitare altre azioni per ottenere l'indennizzo. L'indennizzo, inoltre, deve essere liquidato nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, corrispondente al danno emergente e non al lucro cessante.
Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che l'appaltatore non aveva fornito la prova dell'effettivo impoverimento subito. La prova dei costi dei materiali, forniture e manodopera non poteva derivare dal prezzo previsto nel contratto, che comprendeva anche l'utile d'impresa. L'appaltatore avrebbe dovuto dimostrare gli esborsi effettivamente sostenuti per l'esecuzione delle opere, tenendo conto dei pagamenti già ricevuti dal committente. La consulenza tecnica d'ufficio (CTU) aveva evidenziato l'impossibilità di determinare l'effettiva quantificazione delle opere e dei costi sostenuti a causa della mancanza di una contabilità ufficiale dei lavori e di un computo di progetto dettagliato. Il CTU aveva inoltre rilevato l'assenza di prova che i costi indicati nelle fatture prodotte dall'appaltatore fossero esclusivamente riferibili al cantiere in questione e l'impossibilità di quantificare il costo della manodopera a causa della mancanza di documentazione specifica.
Inoltre, il Tribunale ha richiamato un principio recentemente espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui l'azione di arricchimento non è proponibile quando la nullità del contratto deriva dall'illiceità dello stesso per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico. Nel caso in esame, il contratto di appalto era stato dichiarato nullo per violazione di norme imperative in materia urbanistica ed edilizia. Pertanto, la domanda dell'appaltatore doveva essere rigettata anche per difetto del requisito della sussidiarietà dell'azione di cui all'art. 2041 c.c.
Il Tribunale ha quindi condannato l'appaltatore al pagamento delle spese di lite e delle spese di CTU.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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