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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 620/2024 del 18-01-2024

principi giuridici

In caso di fideiussione, il termine di prescrizione del diritto del creditore verso il fideiussore decorre dalla data in cui il debito garantito è divenuto esigibile, coincidente con la scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento o con la data di risoluzione del rapporto obbligatorio principale, se anteriore.

L'offerta transattiva, ai sensi dell'art. 2944 c.c., costituisce atto interruttivo della prescrizione, determinando, ai sensi dell'art. 2945 c.c., un nuovo decorso del termine prescrizionale.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Prescrizione del credito fideiussorio: quando il termine decorre dall'esigibilità del debito principale


Il Tribunale di Napoli si è pronunciato in merito a un'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dagli eredi di un soggetto garante, contestando la pretesa creditoria di una società finanziaria. La vicenda trae origine da un contratto di finanziamento stipulato da una terza persona con una banca, garantito da una fideiussione omnibus sottoscritta dal defunto.
Gli eredi del garante hanno sollevato diverse eccezioni, tra cui l'errore nella richiesta di pagamento solidale, la mancata comunicazione della cessione del credito, l'omessa indicazione del TAEG nel contratto di finanziamento, la sproporzione dell'importo richiesto, la nullità della fideiussione per riprendere uno schema ABI oggetto di provvedimento della Banca d'Italia, la prescrizione del credito, l'applicazione di anatocismo e la nullità del contratto per mancanza di sottoscrizione.
Il Tribunale, pur riconoscendo la procedibilità dell'azione per l'esperimento della mediazione con esito negativo, ha accolto l'opposizione basandosi sul principio della "ragione più liquida", ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti.
Il giudice ha precisato che, in caso di fideiussione, il termine di prescrizione decorre non dalla data di costituzione della garanzia, ma dal momento in cui il debito garantito è divenuto esigibile. Questo principio si fonda sulla natura accessoria della fideiussione rispetto al credito principale.
Nel caso specifico, il contratto di finanziamento era stato risolto anticipatamente rispetto alla scadenza prevista, fissando così il dies a quo del termine di prescrizione decennale. Un'offerta transattiva successiva aveva interrotto il termine, facendolo decorrere nuovamente. Tuttavia, in assenza di ulteriori atti interruttivi, il Tribunale ha ritenuto che la prescrizione fosse maturata prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
In conseguenza dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo assorbiti gli ulteriori motivi di contestazione sollevati dalle parti. Le spese di lite sono state poste a carico della società finanziaria opposta.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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