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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 723/2024 del 30-01-2024

principi giuridici

Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità in favore del figlio maggiorenne inabile, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 903 del 1965, l'inabilità al lavoro deve sussistere al momento del decesso del genitore, dovendosi accertare che, a tale data, il figlio fosse affetto da una patologia tale da renderlo totalmente e permanentemente incapace di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Il requisito della vivenza a carico, richiesto dall'art. 22 della legge n. 903 del 1965 per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità in favore del figlio maggiorenne inabile, va inteso nel senso che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Riconoscimento della Pensione di Reversibilità a Figlio Maggiorenne Inabile: Analisi di una Sentenza


La pronuncia in esame affronta il tema del diritto alla pensione di reversibilità in favore di un figlio maggiorenne riconosciuto inabile al lavoro, a seguito del decesso del genitore pensionato. Il caso trae origine dal rigetto da parte dell'### della domanda di pensione di reversibilità presentata da un soggetto, motivato dal mancato riconoscimento dello stato di inabilità alla data del decesso del padre.
Il ricorrente, affetto da plurime patologie invalidanti, tra cui insufficienza mentale ingravescente, disturbi autistici ed epilessia, aveva visto respingere la propria istanza nonostante la convivenza e la dipendenza economica dal padre, titolare di pensione. L'### contestava, in particolare, la sussistenza del requisito dell'inabilità al momento della morte del genitore.
Il Tribunale, nel dirimere la controversia, ha richiamato l'articolo 22 della Legge 903/65, che disciplina la pensione ai superstiti, stabilendo che spetta ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. Il giudice ha sottolineato come la giurisprudenza di legittimità interpreti il requisito della "vivenza a carico" non come una totale soggezione finanziaria, ma come la dimostrazione che il genitore provvedeva, in via continuativa e prevalente, al mantenimento del figlio inabile.
Al fine di accertare la condizione di inabilità del ricorrente, è stata disposta una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) medico-legale. Il CTU ha concluso che il ricorrente era affetto da un complesso patologico che lo rendeva stabilmente e definitivamente inabile al lavoro nella misura del 100%, in continuità con precedenti valutazioni mediche e, quindi, anche all'epoca del decesso del padre.
Sulla base delle risultanze della CTU, ritenute esaustive e convincenti, il Tribunale ha accolto il ricorso, accertando l'inabilità del ricorrente sin dalla data del decesso del padre e riconoscendo il diritto alla pensione di reversibilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa. Di conseguenza, l'### è stato condannato a corrispondere la pensione nella misura del 20% di quella percepita dal defunto genitore, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Le spese di lite e di CTU sono state poste a carico dell'ente previdenziale soccombente.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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