TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 7289/2024 del 22-07-2024
principi giuridici
La controversia promossa nei confronti di una ### per ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni erogate in regime di provvisorio o definitivo accreditamento per conto ed a carico del ### sanitario nazionale, senza che sia stata contestata la validità di atti autoritativi, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
In tema di corresponsione del corrispettivo per prestazioni sanitarie rese da una struttura privata accreditata, lo sforamento del tetto di spesa di branca o macro-area costituisce circostanza impeditiva del diritto di credito azionato dal concessionario, il cui onere probatorio incombe sulla debitrice ###.
La clausola contrattuale di rinuncia all'azione avverso i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, non è destinata a paralizzare le azioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale, concernendo esclusivamente i provvedimenti a monte della stipula del contratto che contribuiscono all'individuazione del contenuto dello stesso.
In materia di corresponsione degli interessi moratori per ritardato pagamento di prestazioni sanitarie rese da una struttura privata accreditata, la previsione contrattuale che stabilisce, per i primi sei mesi di ritardo, un interesse di mora inferiore a quello previsto dal d.lgs. n. 231/02 non è nulla ai sensi dell'art. 7 dell'anzidetto decreto legislativo, in ragione delle finalità solidaristiche che connotano il ### sanitario nazionale e del vantaggio economico derivante per i centri accreditati dall'essere il corrispettivo a carico del pubblico erario.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Accreditamento Sanitario e Tetti di Spesa: Onere della Prova e Giurisdizione Competente
La pronuncia in esame affronta una controversia tra una società operante nel settore sanitario, nello specifico nella branca della cardiologia, e un'Azienda Sanitaria Locale (ASL), in merito al pagamento di prestazioni erogate in regime di accreditamento. La società attrice rivendicava il pagamento di somme relative a prestazioni eseguite nei mesi di marzo e giugno di un determinato anno, contestando il mancato integrale pagamento da parte dell'ASL. Quest'ultima eccepiva il superamento del tetto di spesa trimestrale come motivo ostativo al pagamento del saldo.
Il Tribunale, preliminarmente, ha affrontato la questione della giurisdizione, confermando la competenza del giudice ordinario. Richiamando consolidata giurisprudenza, ha ribadito che le controversie relative al pagamento di corrispettivi per prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento, senza contestazione di atti autoritativi, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto non implicano l'esercizio di poteri discrezionali della Pubblica Amministrazione nella determinazione dei corrispettivi, ma richiedono un'indagine meramente delibativa e incidentale degli atti che disciplinano il rapporto di concessione.
Nel merito, il Tribunale ha esaminato la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto al pagamento, riconoscendo la qualità di soggetto accreditato della società attrice e la presenza di un contratto tra le parti. Ha ritenuto non specificamente contestata dall'ASL l'esecuzione delle prestazioni sanitarie, basandosi anche sulla mancanza di obiezioni concrete nella relazione istruttoria del distretto sanitario.
Il fulcro della decisione risiede nell'analisi dell'eccezione di superamento del tetto di spesa sollevata dall'ASL. Il Tribunale ha aderito all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'onere di provare lo sforamento del tetto di spesa grava sull'ASL, in quanto circostanza impeditiva del diritto di credito. Nel caso specifico, ha ritenuto che l'ASL non avesse assolto tale onere, in quanto le comunicazioni prodotte, provenienti dalla stessa ASL e prive di riscontri documentali, non erano dotate di adeguata forza probatoria. Inoltre, non risultava prodotto un atto formale, come una delibera del direttore generale, che attestasse lo sforamento del tetto e la data in cui si sarebbe verificato.
Infine, il Tribunale ha esaminato la clausola contrattuale di salvaguardia, interpretandola come una rinuncia all'azione relativa ai provvedimenti che incidono sul contenuto del contratto, ma non come una preclusione alle azioni relative alla fase esecutiva del rapporto, in particolare alle problematiche inerenti al superamento del tetto di spesa.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha accolto la domanda della società attrice, condannando l'ASL al pagamento delle somme richieste, oltre interessi.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.