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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 7653/2024 del 02-09-2024

principi giuridici

In tema di prescrizione del diritto al compenso per prestazioni professionali, il termine triennale di cui all'art. 2956, n. 2, c.c. decorre dal compimento dell'intera prestazione, coincidente con l'esaurimento dell'incarico, e non dal compimento delle singole attività in cui si articola la stessa.

Il conferimento di un incarico professionale congiunto a più soggetti determina la legittimazione attiva di ciascuno di essi ad agire per il recupero del credito derivante dall'esecuzione dell'incarico, salvo diversa volontà delle parti.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Prescrizione del diritto al compenso per prestazioni professionali: quando decorre il termine?


La recente pronuncia del Tribunale di Napoli offre un'interessante disamina in merito alla prescrizione del diritto al compenso per prestazioni d'opera intellettuale, in particolare nel contesto di un rapporto tra professionisti e un condominio.
La vicenda trae origine da un incarico professionale conferito a due professionisti, un architetto e un ingegnere, da parte di un condominio per la realizzazione di un progetto preliminare relativo a interventi di manutenzione e sicurezza. A seguito dell'espletamento dell'incarico, i professionisti richiedevano il pagamento del compenso pattuito, ricevendo un acconto. Successivamente, a fronte del mancato pagamento del saldo, agivano in giudizio nei confronti del condominio.
Il condominio si costituiva in giudizio eccependo, tra l'altro, la prescrizione del diritto al compenso e la carenza di legittimazione attiva di uno dei professionisti. Il Tribunale, esaminata la documentazione prodotta e le prove testimoniali assunte, ha rigettato entrambe le eccezioni.
In particolare, con riferimento alla prescrizione, il giudice ha richiamato il principio consolidato secondo cui, in materia di compensi per prestazioni d'opera, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è stato espletato l'incarico, e non dal compimento di ogni singola prestazione professionale. Tuttavia, nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che il termine di prescrizione era stato interrotto da una serie di atti, tra cui l'invio di raccomandate da parte dei professionisti e il pagamento di un acconto da parte del condominio. Tali atti, infatti, hanno avuto l'effetto di interrompere il decorso del termine prescrizionale, rendendo infondata l'eccezione sollevata dal condominio.
Quanto alla legittimazione attiva, il Tribunale ha accertato che l'incarico professionale era stato conferito congiuntamente a entrambi i professionisti, come risultava dal verbale assembleare e dalla documentazione prodotta. Di conseguenza, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva è stata ritenuta infondata.
Il Tribunale, sulla base delle risultanze istruttorie e della consulenza tecnica d'ufficio espletata, ha quindi accolto la domanda dei professionisti, condannando il condominio al pagamento del saldo del compenso, oltre interessi e spese di lite.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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