TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 11166/2025 del 01-12-2025
principi giuridici
Nel rapporto di mandato tra condominio e amministratore, ai fini del risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma è necessario altresì provare il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera patrimoniale del danneggiato, sia in termini di danno emergente che di lucro cessante, nonché la sua entità e il nesso di causalità con l'inadempimento.
In tema di responsabilità processuale aggravata, la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. presuppone la coscienza dell'infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Onere della Prova e Responsabilità dell'Amministratore Condominiale: Necessaria la Dimostrazione del Danno
Il Tribunale di Napoli si è pronunciato in merito a una controversia tra un condominio e il suo ex amministratore, chiamato a rispondere di presunte irregolarità nella gestione del mandato. La vicenda trae origine dalla revoca dell'incarico all'amministratore, al quale il condominio imputava una serie di inadempimenti, tra cui la tenuta di una contabilità disordinata e non corrispondente alla reale situazione patrimoniale, la sottoscrizione di accordi di rateizzazione del debito condominiale senza autorizzazione e il mancato recupero di oneri condominiali da parte dei condomini morosi.
Il condominio, pertanto, ha agito in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa della presunta mala gestio dell'amministratore. Quest'ultimo si è difeso contestando integralmente le accuse, evidenziando la regolarità del proprio operato e la mancanza di prova di un qualsivoglia danno causalmente riconducibile alla sua condotta.
Il Tribunale ha rigettato la domanda del condominio, richiamando i principi generali in materia di responsabilità contrattuale. Ha ricordato che il rapporto tra condominio e amministratore è inquadrabile nel mandato, con conseguente applicazione delle norme del codice civile in materia. Pertanto, l'amministratore è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia e l'inosservanza di tale obbligo può comportare responsabilità contrattuale.
Tuttavia, il Tribunale ha sottolineato che, ai fini del risarcimento del danno, non è sufficiente la prova dell'inadempimento dell'amministratore, ma è necessario che il condominio dimostri l'esistenza di un danno effettivo e reale, nonché il nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno stesso. Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che il condominio non ha fornito una prova sufficiente degli inadempimenti contestati, né ha specificato in cosa si siano concretizzati i danni asseritamente subiti, né ha indicato i criteri adottati per la loro quantificazione.
In particolare, il Tribunale ha evidenziato che le contestazioni relative alla tenuta della contabilità sono state formulate in modo generico e impreciso, e che la sottoscrizione degli accordi di rateizzazione non ha determinato un danno specifico per il condominio. Inoltre, la condanna alle spese legali in un giudizio per il recupero di oneri condominiali non poteva essere imputata all'ex amministratore, in quanto il ricorso per ingiunzione era stato depositato a distanza di tempo dalla sua revoca dall'incarico.
Pertanto, il Tribunale ha concluso che il condominio non ha fornito elementi idonei a comprovare l'effetto della mala gestio imputata all'ex amministratore, né ha dimostrato il danno patito. Di conseguenza, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno. È stata rigettata anche la domanda di risarcimento danni per lite temeraria avanzata dall'ex amministratore, non ravvisandosi gli estremi della colpa grave o del dolo nell'azione promossa dal condominio.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.