TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 11732/2025 del 12-12-2025
principi giuridici
Nel contratto di trasporto, il vettore è responsabile della perdita o dell'avaria delle cose consegnategli, salvo che provi che l'evento dannoso sia stato determinato da caso fortuito.
In materia di trasporto, ai fini della limitazione del risarcimento del danno prevista dall'art. 1696, comma 2, c.c., la colpa grave del vettore non può essere desunta dalla mera circostanza che l'incidente non abbia coinvolto altri veicoli, essendo tale elemento insufficiente a dimostrare qualcosa di più della colpa esclusiva del conducente.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Responsabilità del Vettore e Limiti al Risarcimento in Caso di Incidente Stradale
Una recente pronuncia del Tribunale di Napoli ha affrontato una controversia relativa all'inadempimento di un contratto di trasporto, focalizzandosi sulla responsabilità del vettore a seguito di un incidente stradale che ha causato la perdita parziale del carico.
La vicenda trae origine da un contratto di trasporto stipulato tra una società attiva nel settore del noleggio di macchinari e una società di trasporti. La prima aveva commissionato alla seconda il trasporto di alcune zavorre per autogrù. Durante il tragitto, il mezzo adibito al trasporto è stato coinvolto in un incidente stradale, causando il danneggiamento di una delle zavorre trasportate. La società committente, lamentando l'irrimediabile compromissione del bene, ha citato in giudizio la società di trasporti, chiedendo il risarcimento del danno emergente quantificato nel costo di acquisto di un nuovo contrappeso.
Il Tribunale, valutate le prove documentali e testimoniali, ha accertato che il danno alla merce si era verificato durante il trasporto affidato alla società convenuta. In applicazione dell'articolo 1693 del codice civile, che disciplina la responsabilità del vettore per la perdita o l'avaria delle cose trasportate, il giudice ha affermato la responsabilità della società di trasporti, non avendo questa fornito prova del caso fortuito quale causa dell'evento dannoso.
Tuttavia, il Tribunale ha limitato l'ammontare del risarcimento dovuto, richiamando l'articolo 1696, comma 2, del codice civile. Tale norma prevede un limite risarcitorio, salvo il caso in cui sia provata la colpa grave del vettore. Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto non sufficiente, per dimostrare la colpa grave, la circostanza che l'incidente non avesse coinvolto altri veicoli, in quanto tale elemento provava soltanto la colpa esclusiva del conducente del mezzo, ma non anche la gravità della stessa. Di conseguenza, il risarcimento è stato liquidato tenendo conto dei limiti previsti dalla legge, condannando la società di trasporti al pagamento di una somma inferiore a quella richiesta dall'attrice. Il Tribunale ha altresì condannato la società convenuta al pagamento delle spese processuali e di consulenza tecnica d'ufficio.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.