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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 1703/2025 del 05-03-2025

principi giuridici

Il diritto del lavoratore di ottenere dall'### la corresponsione del trattamento di fine rapporto, in caso di insolvenza del datore di lavoro, costituisce un diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, perfezionandosi al verificarsi dei presupposti di legge, tra cui l'insolvenza del datore, la verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo o all'esito di procedura esecutiva, e l'esecutività dello stato passivo.

Sulle somme dovute dall'### a titolo di trattamento di fine rapporto, in surrogazione del datore di lavoro insolvente, sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data di cessazione del rapporto di lavoro fino al saldo, al fine di soddisfare integralmente il credito inadempiuto.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Tutela del TFR e Fondo di Garanzia INPS: Un'Analisi di una Recente Sentenza


La pronuncia in esame affronta una questione rilevante in materia di diritto del lavoro e previdenziale, ovvero l'accesso al Fondo di Garanzia INPS per il pagamento del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) in caso di insolvenza del datore di lavoro.
Nel caso specifico, un lavoratore aveva adito il Tribunale del Lavoro di Napoli lamentando il rigetto da parte dell'INPS della sua domanda di accesso al Fondo di Garanzia per ottenere il pagamento del TFR maturato durante il rapporto di lavoro con una società, successivamente dichiarata fallita. L'INPS aveva motivato il rigetto sostenendo che il periodo lavorativo era interamente coperto da previdenza complementare e che il TFR non rientrava nella competenza del Fondo di Garanzia, essendo l'azienda tenuta al versamento al Fondo di Tesoreria.
Il Tribunale, esaminati gli atti, ha accolto il ricorso del lavoratore. Il giudice ha rilevato che il lavoratore aveva adeguatamente documentato sia l'insolvenza del datore di lavoro, sia l'ammissione al passivo fallimentare del suo credito per TFR. Inoltre, il Tribunale ha sottolineato l'assenza di prova documentale circa l'effettiva destinazione del TFR a un fondo di previdenza complementare, elemento cruciale per escludere l'intervento del Fondo di Garanzia.
La decisione si fonda sul principio consolidato secondo cui il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS, tramite il Fondo di Garanzia, il pagamento del TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro, costituisce un diritto autonomo e distinto rispetto al credito vantato nei confronti del datore stesso. Tale diritto sorge al verificarsi dei presupposti di legge, tra cui l'insolvenza del datore e l'accertamento del credito in sede di ammissione al passivo fallimentare. Il Tribunale ha quindi condannato l'INPS al pagamento del TFR richiesto, maggiorato di rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, ponendo a carico dell'ente anche le spese di lite.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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