TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 3430/2025 del 07-04-2025
principi giuridici
Nel giudizio di responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato è gravato dall'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, dimostrando che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva della cosa stessa.
Il cumulo delle richieste di accertamento tecnico preventivo ai sensi degli artt. 696 e 696 bis c.p.c. è ammissibile, purché entrambe le procedure perseguano finalità diverse ma complementari, quali la conservazione della prova e la composizione bonaria della lite, e sussistano i presupposti per l'applicazione di entrambi gli istituti.
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testo integrale
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sintesi e commento
Infiltrazioni da Lastrico Solare e Terrazzo: Onere Probatorio e Nesso Causale nel Risarcimento Danni
La pronuncia del Tribunale di Napoli affronta una controversia relativa a richieste di risarcimento danni avanzate da una proprietaria di un appartamento all'ultimo piano di un edificio condominiale, a causa di infiltrazioni d'acqua. La proprietaria lamentava danni derivanti sia dal lastrico solare condominiale sovrastante, sia da una terrazza a livello di sua proprietà, ma con funzione di copertura per le unità immobiliari sottostanti.
La proprietaria aveva avviato un procedimento di accertamento tecnico preventivo (ATP) per accertare le cause e l'entità dei danni. Sulla base della relazione del consulente tecnico d'ufficio (CTU) nominato in sede di ATP, la proprietaria ha poi promosso un giudizio ordinario per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti, quantificati in relazione ai costi di ripristino delle murature e di un divano danneggiato, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale.
Il condominio si è costituito in giudizio contestando la validità dell'ATP e negando la propria responsabilità, adducendo che i danni potevano essere riconducibili a vizi esecutivi dei lavori di manutenzione del lastrico solare eseguiti da una ditta appaltatrice, o a condotte negligenti della stessa proprietaria nella manutenzione della terrazza. Il condominio ha inoltre eccepito la compensazione tra l'eventuale credito risarcitorio e un debito della proprietaria per oneri condominiali.
Il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria. Il giudice ha ritenuto che, sebbene la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. sia di natura oggettiva, ciò non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia (lastrico solare e terrazza) e il danno. Nel caso specifico, il giudice ha rilevato che la relazione del CTU non forniva una motivazione adeguata e convincente circa l'eziologia dei danni, limitandosi ad asserire genericamente la provenienza delle infiltrazioni dal lastrico solare e dalla terrazza, senza escludere in modo puntuale altre possibili cause, come la condensa, la cattiva posa in opera degli infissi o la mancanza di impermeabilizzazione. Il giudice ha sottolineato che il CTU non aveva adeguatamente confutato le contestazioni del condominio in merito alle possibili concause dei danni.
Il Tribunale ha ritenuto che la relazione del CTU si limitasse a descrivere l'evento dannoso e a quantificare i costi di ripristino, senza ricostruire in modo verificabile le cause dell'evento, in relazione alle critiche mosse dal condominio. Pertanto, in assenza di una prova rigorosa del nesso causale, la domanda risarcitoria è stata rigettata.
Nonostante la soccombenza della proprietaria, il Tribunale ha disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti, motivando tale decisione con la palese pretestuosità delle eccezioni di rito sollevate dal condominio. Le spese relative all'ATP sono rimaste a carico della proprietaria, come già stabilito nel decreto di pagamento emesso in quella sede.
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