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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 5077/2025 del 21-05-2025

principi giuridici

In tema di responsabilità civile per danni da infiltrazioni provenienti da terrazza a livello con funzione di copertura dell'edificio condominiale, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sussiste la concorrente responsabilità del proprietario o usuario esclusivo, quale custode del bene, e del condominio, in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni, con ripartizione interna della responsabilità secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., salvo rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno.

La contestazione della conformità all'originale di fatti e cose rappresentati in un atto processuale o in documenti prodotti in giudizio è inefficace se formulata con clausole di stile generiche ed onnicomprensive, in difetto di indicazioni specifiche, chiare e circostanziate, tanto con riferimento al fatto, alla cosa e al documento che si intende contestare, quanto in relazione agli aspetti per i quali si assume differiscano dall'originale.

È inammissibile la domanda risarcitoria proposta per la prima volta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., qualora costituisca una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, ed in particolare su di un fatto costitutivo differente, così ponendo al giudice un nuovo tema d'indagine e spostando i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Infiltrazioni da Terrazzo a Livello: Concorrenza di Responsabilità tra Condomino e Condominio


La pronuncia in esame affronta una problematica frequente nel contesto condominiale: i danni derivanti da infiltrazioni d'acqua. La vicenda trae origine dalle lamentate infiltrazioni che interessavano un appartamento sito in un condominio, percolazioni che, secondo la prospettazione attorea, provenivano dall'appartamento sovrastante di proprietà di un condomino. L'attore, proprietario dell'unità immobiliare danneggiata, citava in giudizio il condomino proprietario dell'appartamento sovrastante, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti.
Il convenuto, a sua volta, chiamava in causa il Condominio, sostenendo che la causa delle infiltrazioni fosse da imputarsi a difetti di manutenzione delle parti comuni, in particolare delle pluviali condominiali e delle impermeabilizzazioni di terrazzini. Il Condominio si difendeva eccependo il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che le infiltrazioni derivassero da tubazioni di scarico di proprietà esclusiva del condomino convenuto.
Il Tribunale, espletata una consulenza tecnica d'ufficio, ha accertato la sussistenza delle infiltrazioni e il nesso causale tra queste e la carente impermeabilizzazione del terrazzo a livello di proprietà del condomino convenuto. Tuttavia, il giudice ha rilevato che il terrazzo a livello, pur essendo di proprietà esclusiva, svolgeva una funzione di copertura e protezione dell'intero edificio condominiale, rientrando, pertanto, tra le parti comuni ai sensi dell'art. 1117 del codice civile.
In applicazione dei principi in materia di responsabilità per danni da cose in custodia (art. 2051 c.c.) e di concorso di colpa (art. 2055 c.c.), il Tribunale ha ritenuto sussistente una concorrente responsabilità del condomino, in quanto custode del terrazzo, e del Condominio, in quanto tenuto alla manutenzione delle parti comuni. La ripartizione della responsabilità è stata effettuata in base al criterio stabilito dall'art. 1126 c.c., che prevede che le spese di riparazione o ricostruzione del lastrico solare (o della terrazza a livello) siano ripartite per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo e per i restanti due terzi a carico del condominio.
Il Tribunale ha, quindi, condannato in solido il condomino e il Condominio al risarcimento dei danni subiti dall'attore, quantificati in base alla stima effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, con applicazione degli interessi e della rivalutazione monetaria. Sono state rigettate le ulteriori domande attoree, in particolare quella relativa al risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile, in quanto ritenuta nuova e, quindi, inammissibile.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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