TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 5079/2025 del 25-06-2025
principi giuridici
In materia di reddito di cittadinanza, l'omessa comunicazione, all'atto della presentazione della domanda, di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'### in corso di validità, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, determina la decadenza dal beneficio, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del medesimo decreto, con diritto al recupero, da parte dell'amministrazione erogante, esclusivamente della parte di beneficio economico percepito in misura maggiore rispetto a quanto spettante.
La revoca del reddito di cittadinanza con efficacia retroattiva, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, presuppone una condotta di dichiarazione mendace al momento della proposizione della domanda o un'omissione successiva nella comunicazione di variazioni del reddito, del patrimonio o della composizione del nucleo familiare, e non la mera omissione di dichiarazioni al momento della proposizione della domanda.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Omessa comunicazione di attività lavorativa preesistente alla domanda di Reddito di Cittadinanza: limiti alla ripetizione dell'indebito
Una recente pronuncia del Tribunale di Napoli ha affrontato la questione della ripetibilità delle somme erogate a titolo di Reddito di Cittadinanza (RdC) in caso di omessa comunicazione, all'atto della presentazione della domanda, di un'attività lavorativa già in essere da parte di un componente del nucleo familiare.
Nel caso di specie, la ricorrente aveva presentato domanda per il RdC, ottenendone l'erogazione. Successivamente, l'### contestava l'omessa dichiarazione di un rapporto di lavoro subordinato preesistente alla domanda, rapporto non interamente valorizzato nell'attestazione ###. Di conseguenza, l'### revocava il beneficio con efficacia retroattiva, intimando la restituzione dell'intero importo erogato.
La ricorrente impugnava il provvedimento, sostenendo che l'omissione contestata avrebbe dovuto comportare non la revoca, bensì la decadenza dal beneficio, con conseguente diritto dell'### a recuperare solo l'eventuale eccedenza indebitamente percepita, e non l'intero importo.
Il Tribunale ha accolto il ricorso, chiarendo la distinzione tra le diverse ipotesi di revoca e decadenza previste dalla normativa in materia di RdC. In particolare, il giudice ha evidenziato che, mentre la revoca con efficacia retroattiva si applica in caso di dichiarazioni mendaci o di omissioni successive alla presentazione della domanda, l'omessa comunicazione di un'attività lavorativa preesistente alla domanda, disciplinata dall'art. 7, comma 6, del D.L. n. 4/2019, comporta la decadenza dal beneficio solo qualora tale omissione abbia determinato la percezione di un importo superiore a quello spettante. In tal caso, l'### ha diritto a recuperare esclusivamente la somma versata in eccesso.
Nel caso specifico, il Tribunale ha rilevato che l'### non aveva provato che l'omessa comunicazione avesse effettivamente comportato la percezione di un importo superiore a quello dovuto. Pertanto, ha dichiarato l'insussistenza del credito vantato dall'###, condannando l'istituto al pagamento delle spese di lite.
La sentenza in commento sottolinea l'importanza di distinguere tra le diverse tipologie di violazioni previste dalla normativa sul RdC, con particolare riferimento alle conseguenze in termini di ripetibilità delle somme erogate. L'omessa comunicazione di un'attività lavorativa preesistente alla domanda non comporta automaticamente la revoca del beneficio e la restituzione integrale delle somme percepite, ma solo la decadenza dal beneficio e la restituzione dell'eventuale eccedenza indebitamente percepita, a condizione che l'### ne fornisca la prova.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.