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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 6256/2025 del 16-09-2025

principi giuridici

Nel rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, la retribuzione individuale di anzianità (RIA) maturata al 31 dicembre 1992, comprensiva del salario di anzianità e degli scatti maturati, deve essere mantenuta in cifra fissa, costituendo parte integrante della struttura retributiva.

L'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, può essere sollevata dalla parte che ha interesse ad avvalersene nel termine fissato dalla legge per la costituzione in giudizio, senza che i rilievi svolti in sede stragiudiziale possano precluderne l'esercizio.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Rideterminazione della Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) e Prescrizione Quinquennale nel Rapporto di Lavoro Pubblico


Una recente pronuncia del Tribunale di Napoli ha affrontato la questione della corretta determinazione della Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) per un dipendente di un ente pubblico regionale, inquadrato nella categoria C, nel periodo antecedente alla contrattualizzazione del pubblico impiego.
La ricorrente, dipendente dal 1985 al 2020, lamentava che, nonostante le disposizioni normative e contrattuali vigenti, l'ente datore di lavoro non avesse correttamente calcolato e corrisposto la RIA, sia in termini di mancata corresponsione per alcuni periodi (dicembre 1987-ottobre 1991 e gennaio 1998-dicembre 2003), sia in termini di "congelamento" anticipato degli scatti di anzianità rispetto a quanto previsto dall'art. 72 del d.lgs 29/93. La dipendente chiedeva quindi la condanna dell'ente al pagamento delle somme ritenute dovute a titolo di differenze retributive.
L'ente si è costituito in giudizio eccependo, in primo luogo, la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria e, nel merito, contestando la fondatezza della domanda, sia in relazione alla data di inizio del rapporto di lavoro, sia in relazione all'inquadramento della dipendente.
Il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso. In primo luogo, ha ritenuto tempestiva e fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'ente, limitando l'accertamento della pretesa creditoria al periodo di cinque anni antecedente la messa in mora (giugno 2024). A tal proposito, il giudice ha precisato che le contestazioni sollevate nella fase stragiudiziale non precludono alla parte resistente di sollevare l'eccezione di prescrizione nella fase processuale.
Nel merito, il Tribunale, richiamando precedenti giurisprudenziali, ha affermato che il sistema di progressione economica applicabile è quello per classi di stipendio e scatti biennali. Ha poi ricostruito l'evoluzione normativa in materia di RIA, evidenziando come il D.P.R. 347/1983 e le successive modifiche abbiano introdotto il "salario individuale di anzianità", poi divenuto RIA, quale elemento fisso della retribuzione. Il giudice ha quindi accertato che l'ente non aveva dimostrato di aver corrisposto gli aumenti periodici della RIA nella misura corretta, procedendo ad un congelamento anticipato rispetto alla data prevista.
Pertanto, il Tribunale ha condannato l'ente al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo non prescritto (giugno 2019-luglio 2020), quantificandole in ### oltre interessi legali dalla maturazione al saldo. Il parziale accoglimento del ricorso ha giustificato la compensazione delle spese di lite per metà, con condanna dell'ente al pagamento della restante metà.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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