TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 7663/2025 del 13-08-2025
principi giuridici
In tema di leasing, l'utilizzatore è legittimato ad agire per il risarcimento del danno subito dal bene concesso in locazione finanziaria qualora sia tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso e gli siano stati trasferiti i rischi inerenti al bene.
Ai fini della proponibilità dell'azione di risarcimento danni derivante da sinistro stradale, la richiesta di risarcimento è idonea a produrre il suo effetto qualora contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, a prescindere dalla mancanza di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private, qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore.
In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, l'incendio doloso di un'autovettura in sosta, volontariamente appiccato da terzi, costituisce causa autonoma che interrompe il nesso di causalità tra la sosta del veicolo e l'evento dannoso, escludendo la responsabilità dell'assicuratore e del proprietario del veicolo incendiato per i danni conseguenti.
La domanda riconvenzionale trasversale proposta da un convenuto nei confronti di altro convenuto deve essere formulata nel rispetto del termine di cui all'art. 167, comma 2, c.p.c., a pena di inammissibilità.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Incendio di Autovetture in Sosta: Onere Probatorio e Responsabilità Civile
La pronuncia in esame trae origine da una complessa vicenda di risarcimento danni conseguente a un incendio che ha coinvolto diverse autovetture parcheggiate in un'area condominiale. Una società, utilizzatrice di un veicolo in leasing, ha citato in giudizio i proprietari di altri due veicoli dai quali si presumeva si fosse propagato l'incendio, nonché le rispettive compagnie assicurative, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti. Uno dei convenuti, a sua volta, ha proposto domanda riconvenzionale nei confronti degli eredi del proprietario di uno dei veicoli e della relativa compagnia assicurativa, chiedendo il risarcimento dei danni al proprio veicolo, anch'esso coinvolto nell'incendio.
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale per tardività. Nel merito, ha rigettato la domanda principale di risarcimento danni. Il giudice ha riconosciuto la legittimazione attiva della società attrice, in quanto utilizzatrice del veicolo in leasing e, successivamente, divenuta proprietaria. Tuttavia, ha ritenuto che l'incendio fosse di natura dolosa, basandosi su una serie di elementi indiziari quali il rinvenimento di contenitori con liquido infiammabile nei pressi di uno dei veicoli, le risultanze dei verbali delle forze dell'ordine intervenute sul posto e le dichiarazioni di un testimone oculare.
In virtù di consolidati principi giurisprudenziali, il Tribunale ha evidenziato come, in caso di incendio doloso di un veicolo in sosta, si interrompa il nesso causale tra la circolazione del veicolo e il danno subito da terzi, escludendo la responsabilità dell'assicuratore e del proprietario del veicolo incendiato. Di conseguenza, la domanda risarcitoria è stata rigettata nei confronti della compagnia assicurativa e degli eredi del proprietario del veicolo dal quale si presumeva si fosse propagato l'incendio.
Per quanto riguarda la posizione del convenuto che aveva proposto la domanda riconvenzionale, il Tribunale ha accertato che l'incendio non era partito dal suo veicolo, né era stata dimostrata una sua condotta colposa o causalmente rilevante nella causazione dell'evento dannoso. Pertanto, la domanda nei suoi confronti e della sua compagnia assicurativa è stata rigettata.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.