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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 852/2025 del 27-01-2025

principi giuridici

Il condominio, in quanto custode dei beni e dei servizi comuni, è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati alle proprietà esclusive dei singoli condomini, anche se tali danni derivano da vizi originari di costruzione dello stabile, salvo che il vizio costruttivo configuri caso fortuito.

Il vizio di costruzione della cosa in custodia, anche se ascrivibile al costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato, non costituendo caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Responsabilità Condominiale e Vizi Costruttivi: Un'Analisi della Sentenza del Tribunale di Napoli


La pronuncia del Tribunale di Napoli affronta una questione complessa e frequente nel contesto condominiale: la responsabilità per i danni derivanti da infiltrazioni in un'unità immobiliare privata, causate da vizi costruttivi originari delle parti comuni dell'edificio.
La vicenda trae origine da un'azione legale promossa dal proprietario di un'autorimessa sita in un condominio, il quale lamentava la presenza di infiltrazioni e umidità sulle pareti del suo box, attribuendole a difetti di impermeabilizzazione del terrazzo di proprietà esclusiva di una condomina e del muro perimetrale condominiale. In primo grado, il Giudice di Pace aveva accolto solo parzialmente la domanda, condannando la condomina e ritenendo esente da responsabilità il condominio, ravvisando un difetto originario di progettazione e costruzione del box.
Il proprietario dell'autorimessa ha impugnato la decisione, contestando l'esclusione di responsabilità del condominio. Anche la condomina ha proposto appello incidentale, negando la propria responsabilità e individuando nel condominio l'unico soggetto responsabile.
Il Tribunale, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l'appello principale e rigettato quello incidentale. I giudici hanno fondato la decisione sull'articolo 2051 del Codice Civile, che disciplina la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia. Il condominio, in quanto custode dei beni e dei servizi comuni, è responsabile dei danni cagionati dalle cose comuni alle proprietà esclusive dei singoli condomini. Tale responsabilità sussiste anche in presenza di vizi costruttivi originari, in quanto questi non rappresentano un caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
Il Tribunale ha evidenziato che, nel caso di specie, la consulenza tecnica d'ufficio aveva accertato la mancanza di impermeabilizzazione delle mura condominiali e del terrazzo della condomina, concorrendo entrambe le circostanze a causare le infiltrazioni. Le testimonianze raccolte avevano confermato la presenza di umidità, muffa e distacco di intonaco all'interno del box.
Pertanto, il Tribunale ha ritenuto sussistente una responsabilità concorrente del condominio e della condomina, condannandoli al risarcimento dei danni in proporzione alle rispettive responsabilità. Il condominio è stato ritenuto responsabile per la mancata impermeabilizzazione delle mura condominiali, mentre la condomina è stata ritenuta responsabile per la pavimentazione del suo giardino in aderenza alla proprietà del danneggiato, che limitava l'impermeabilizzazione.
La sentenza ha quindi riaffermato il principio della responsabilità oggettiva del condominio per i danni derivanti da vizi costruttivi delle parti comuni, sottolineando l'importanza per l'ente di gestione di provvedere alla manutenzione e all'adeguamento delle strutture al fine di prevenire danni alle proprietà individuali.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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