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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 9779/2025 del 28-10-2025

principi giuridici

Il comproprietario di un bene può aprire accessi sullo stesso dagli appartamenti di sua esclusiva proprietà, senza necessità di previo consenso degli altri comproprietari, purché da tali aperture non derivi alcun pregiudizio per gli altri comproprietari e l'uso, anche potenziale, che gli stessi possono fare della cosa comune non sia in alcun modo limitato o compromesso.

In tema di actio negatoria servitutis, la validità del titolo di proprietà costituisce condizione necessaria per la corretta esperibilità dell'azione.

La nullità prevista dall'art. 46 del D.P.R. n. 380/2001 e dall'art. 40 della L. n. 47/1985, in relazione agli atti traslativi di diritti reali su immobili, è una nullità testuale che colpisce gli atti in cui manchino gli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, a condizione che tale titolo esista realmente e sia riferibile proprio a quell'immobile.

In un giudizio civile, l'accertamento dell'abusività di un immobile e il ripristino dello stato dei luoghi non sono ammissibili in assenza di uno specifico e concreto pregiudizio di un diritto del privato che agisce.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Comproprietà e Apertura di Accessi: Limiti e Condizioni di Legittimità


La pronuncia del Tribunale di Napoli affronta una complessa vicenda relativa ai diritti di comproprietà su un corridoio di accesso in un edificio, analizzando le condizioni di legittimità per l'apertura di nuovi varchi da parte dei singoli comproprietari.
La controversia trae origine da un'azione negatoria promossa da una proprietaria (di seguito, la "parte A") volta a contestare il diritto di un'altra proprietaria (di seguito, la "parte B") di esercitare una servitù di passaggio attraverso un varco aperto nel muro perimetrale del suo appartamento, con accesso al suddetto corridoio. La parte B, dal canto suo, contestava la legittimazione attiva della parte A, eccependo la nullità del suo titolo di acquisto e, in via riconvenzionale, rivendicava l'usucapione del diritto di servitù. Ulteriori contestazioni riguardavano l'apertura di un varco da parte di un'altra proprietaria (di seguito, la "parte C") e un secondo accesso creato dalla parte B.
Il Tribunale, preliminarmente, ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla parte B, qualificandola come questione attinente alla titolarità del diritto di proprietà. Nel merito, il giudice ha ricostruito la storia degli immobili coinvolti, evidenziando come il corridoio fosse stato originariamente destinato al servizio di due unità immobiliari distinte, divenendo oggetto di comproprietà indivisa tra i rispettivi proprietari.
Richiamando l'articolo 1102 del Codice Civile, il Tribunale ha ribadito il principio secondo cui ciascun comproprietario può fare uso della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso. In tale contesto, l'apertura di accessi da parte dei singoli comproprietari è ritenuta legittima, senza necessità di consenso degli altri, qualora non arrechi pregiudizio ai loro diritti.
Applicando tali principi al caso concreto, il Tribunale ha accolto l'azione negatoria promossa dalla parte A nei confronti della parte B, ritenendo non provato il possesso ultraventennale necessario per l'usucapione del diritto di servitù. In particolare, è stato accertato che il varco in questione era stato aperto in epoca successiva all'acquisto dell'immobile da parte della parte B, interrompendo il termine utile per l'usucapione. Di conseguenza, è stato ordinato alla parte B di ripristinare lo stato dei luoghi, chiudendo l'accesso abusivamente creato.
Per quanto riguarda l'apertura del varco da parte della parte C, il Tribunale ha rigettato la domanda volta ad accertarne l'abusività, rilevando che l'accesso era già esistente al momento dell'acquisto dell'immobile da parte della parte C. Analogamente, è stata respinta la domanda riconvenzionale della parte B volta a far chiudere il secondo varco d'accesso aperto dalla parte A, in quanto comproprietaria del corridoio e legittimata ad aprirvi accessi, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1102 del Codice Civile.
Infine, il Tribunale ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per eventuali profili penali di responsabilità in relazione a violazioni di natura urbanistica.
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testo integrale


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