TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 3037/2026 del 23-02-2026
principi giuridici
In tema di elargizioni in favore di vittime di reati di tipo mafioso, il requisito della completa estraneità della vittima ad ambienti e rapporti delinquenziali, previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b), della legge n. 302 del 1990, postula la prova di una condotta di vita antitetica al codice di comportamento delle organizzazioni malavitose, gravando sul richiedente il beneficio l'onere di dimostrare in modo persuasivo tale presupposto fattuale.
Ai fini del riconoscimento dei benefici previsti dalla legge n. 302 del 1990 in favore delle vittime della criminalità organizzata, la condizione di estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali deve presentare i caratteri della assoluta totalità, escludendosi l'attribuzione del beneficio in presenza di un ragionevole dubbio o sospetto della non totale estraneità del soggetto leso a tali ambienti.
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testo integrale
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sintesi e commento
Negato il beneficio di legge a vittima di agguato per frequentazione di ambienti criminali
Il Tribunale di Napoli ha respinto la richiesta di un uomo, vittima di un grave ferimento durante un agguato di stampo camorristico, di ottenere i benefici previsti dalla legge a favore delle vittime della criminalità organizzata. La vicenda trae origine da un episodio avvenuto nel 2009, quando l'uomo fu colpito da un proiettile vagante mentre si trovava in strada. A seguito delle gravi lesioni riportate, aveva presentato domanda per ottenere l'assegno vitalizio e le altre provvidenze economiche previste dalla normativa.
Il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Napoli si sono opposti alla richiesta, eccependo la mancanza dei requisiti previsti dalla legge. In particolare, è stato contestato il requisito della completa estraneità della vittima ad ambienti e rapporti delinquenziali.
Il Tribunale, nel valutare il caso, ha richiamato la normativa di riferimento, che subordina la concessione dei benefici alla sussistenza di un duplice requisito: oggettivo, ovvero la riconducibilità dell'evento criminoso a finalità di terrorismo o criminalità organizzata, e soggettivo, consistente nella completa estraneità della vittima ad ambienti e rapporti delinquenziali. Quest'ultimo requisito, secondo la giurisprudenza, deve essere interpretato in modo particolarmente rigoroso, richiedendo non solo l'assenza di condanne penali o affiliazioni a cosche mafiose, ma anche la dimostrazione di una condotta di vita antitetica al codice di comportamento delle organizzazioni malavitose.
Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto che l'uomo non avesse fornito la prova della sua completa estraneità agli ambienti delinquenziali. Le indagini svolte dall'Amministrazione avevano infatti evidenziato che in diverse occasioni era stato controllato in compagnia di soggetti appartenenti o contigui ad un clan camorristico operante nella zona. Inoltre, al momento del ferimento, si trovava in compagnia di un esponente dello stesso clan, vittima designata dell'agguato.
Il Tribunale ha quindi concluso che, pur riconoscendo la gravità delle lesioni subite dall'uomo, non sussistevano i presupposti per la concessione dei benefici richiesti, in quanto non era stata dimostrata la sua completa estraneità agli ambienti e ai rapporti delinquenziali. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia e dei gravi danni subiti dall'attore.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.