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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 3113/2026 del 03-04-2026

principi giuridici

Il diritto alle ferie retribuite, sancito dall'art. 36 Cost., dall'art. 2109 c.c., dall'art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003 e dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, impone che la retribuzione corrisposta durante il periodo feriale includa tutte le componenti retributive connesse all'ordinaria prestazione lavorativa, al fine di garantire al lavoratore condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro e di non dissuaderlo dall'effettivo godimento del riposo.

L'indennità giornaliera di turno e l'indennità di terapia intensiva o sub-intensiva, previste dai contratti collettivi del settore sanitario, costituiscono elementi della retribuzione strettamente connessi alle particolari condizioni di lavoro e, pertanto, devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie.

L'eccezione di prescrizione presuntiva è infondata qualora il debitore contesti l'esistenza stessa del credito o neghi il mancato pagamento, non limitandosi ad allegare il decorso del tempo.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Indennità di Turno e Terapia Intensiva: Inclusione Obbligatoria nella Retribuzione Feriale per il Personale Sanitario


Il Tribunale di Napoli, con una recente sentenza, si è pronunciato in merito al diritto dei dipendenti del settore sanitario all'inclusione dell'indennità giornaliera di turno e dell'indennità di terapia intensiva/sub-intensiva nella retribuzione percepita durante i periodi di ferie.
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da alcuni infermieri di un'Azienda Ospedaliera, i quali lamentavano l'esclusione delle suddette indennità dal calcolo della retribuzione feriale. I ricorrenti, inquadrati come Collaboratori professionali sanitari – infermieri, con orario di lavoro articolato su turni h24, sostenevano che tale esclusione fosse illegittima e contraria alla normativa europea. L'Azienda Ospedaliera si è costituita in giudizio eccependo, tra l'altro, la prescrizione presuntiva e contestando nel merito la fondatezza della domanda.
Il Tribunale, nel dirimere la controversia, ha richiamato la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia di retribuzione feriale. In particolare, è stato evidenziato come il diritto alle ferie retribuite costituisca un principio fondamentale del diritto sociale dell'Unione, al quale non è possibile derogare. La Corte di Giustizia ha chiarito che la retribuzione feriale deve essere calcolata in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore, al fine di garantire che questi possa godere effettivamente del periodo di riposo senza subire pregiudizi economici.
Applicando tali principi al caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che l'indennità giornaliera di turno e l'indennità di terapia intensiva/sub-intensiva, previste dai contratti collettivi di lavoro del settore sanitario, presentino una stretta connessione con le mansioni svolte dai lavoratori. Tali indennità, infatti, sono volte a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili, ovvero in particolari reparti, circostanze che costituiscono un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro.
Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato il diritto dei ricorrenti all'inclusione delle suddette indennità nel calcolo della retribuzione utile per i giorni di fruizione delle ferie e ha condannato l'Azienda Ospedaliera al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre interessi legali. Il Giudice ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dalla convenuta, in quanto la stessa presuppone il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
Per la quantificazione delle somme dovute, il Tribunale ha fatto riferimento ai conteggi prodotti dai ricorrenti, ritenendoli conformi ai limiti della prescrizione quinquennale e al monte di giorni di ferie spettanti per ciascun anno.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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