TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 3704/2026 del 23-04-2026
principi giuridici
L'opposizione all'intimazione di pagamento, fondata sull'eccezione di prescrizione del credito contributivo maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale, si configura come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per la quale non è previsto alcun termine di decadenza.
In materia di riscossione coattiva di crediti contributivi, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza disposta dall'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, in combinato disposto con l'art. 12, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 159/2015, opera diversamente a seconda che gli atti di riscossione siano o meno in scadenza tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021; in particolare, per gli atti non in scadenza in tale periodo, il termine di notifica è prorogato di 542 giorni, mentre per quelli in scadenza nel medesimo periodo si applica la proroga biennale fino al 31 dicembre 2023.
L'affidamento del credito in riscossione al concessionario comporta la preposizione di quest'ultimo quale adiectus solutionis causa e assume i contenuti propri del mandato, con rappresentanza ex lege, a compiere quanto necessario per il pagamento, sia in forma spontanea che mediante azioni esecutive; il diligente e tempestivo compimento di tali atti rientra nell'ambito della responsabilità del concessionario, ai sensi dell'art. 1710 c.c., con conseguente obbligo di risarcimento del danno in favore dell'ente impositore in caso di prescrizione del credito per sua inerzia.
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testo integrale
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sintesi e commento
Opposizione a Intimazione di Pagamento: Prevalenza della Prescrizione Quinquennale dei Contributi Previdenziali
Una recente sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, ha affrontato una controversia relativa all'opposizione a un'intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) per conto della Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti. La vicenda trae origine da un'intimazione di pagamento notificata a un professionista, relativa al presunto mancato versamento di contributi previdenziali risalenti all'anno 2012.
Il professionista ha contestato la pretesa creditoria, eccependo, in primo luogo, la prescrizione quinquennale dei contributi, sostenendo la mancata notifica della cartella esattoriale prodromica all'intimazione. In secondo luogo, ha sollevato contestazioni formali relative alla stessa intimazione, quali il difetto di motivazione, l'omessa indicazione dell'aliquota degli interessi e la nullità della notifica via PEC.
La Cassa di Previdenza, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, mentre l'ADER ha eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo anch'essa il rigetto del ricorso.
Il Tribunale, pur riconoscendo la complessità delle questioni sollevate, ha deciso la causa applicando il principio della "ragione più liquida", privilegiando la questione ritenuta di più agevole risoluzione, anche se logicamente subordinata alle altre. In questo contesto, il giudice ha concentrato la propria attenzione sull'eccezione di prescrizione, ritenendola dirimente.
Il Tribunale ha ricordato che i contributi previdenziali in questione sono soggetti alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 3, comma 9, della legge 335/95 e che la mancata opposizione alla cartella esattoriale non trasforma il credito in un titolo giudiziale soggetto alla prescrizione decennale.
Nel caso specifico, il Tribunale ha rilevato che tra la data di presunta notifica della cartella esattoriale (agosto 2014) e la data di notifica dell'intimazione di pagamento (ottobre 2024) era trascorso un periodo superiore a cinque anni. Di conseguenza, in assenza di atti interruttivi della prescrizione validamente notificati nel frattempo, il diritto alla riscossione dei contributi si era estinto per prescrizione.
Il Tribunale ha respinto l'argomentazione dell'ADER relativa alla sospensione dei termini di prescrizione durante l'emergenza sanitaria da Covid-19, ritenendo non applicabile al caso di specie la normativa emergenziale invocata.
Accertata la prescrizione del credito contributivo, il Tribunale ha accolto l'opposizione del professionista, dichiarando illegittima l'intimazione di pagamento e condannando la Cassa di Previdenza al pagamento delle spese processuali.
Inoltre, il Tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale proposta dalla Cassa di Previdenza nei confronti dell'ADER, condannando quest'ultima al risarcimento del danno per non aver posto in essere, con la dovuta diligenza, gli atti necessari ad interrompere la prescrizione del credito affidatole per la riscossione. Il danno è stato quantificato nell'ammontare dei contributi prescritti, oltre interessi legali e spese di lite.
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