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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 380/2026 del 15-01-2026

principi giuridici

Il docente a tempo determinato che non abbia fruito delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, salvo che il datore di lavoro dimostri di averlo invitato a goderne, con espresso avviso della perdita del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva in caso contrario, in conformità all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE.

L'indennità sostitutiva per ferie non godute, spettante al lavoratore, ha natura sia risarcitoria che retributiva, con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Indennità Sostitutiva di Ferie Non Godute: Il Diritto dei Docenti Precari alla Luce della Giurisprudenza


Una recente pronuncia del Tribunale di Napoli ha affrontato la questione del diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute da parte di un docente precario con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). Il docente aveva adito il Tribunale chiedendo il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità per le ferie maturate e non fruite durante diversi anni scolastici, quantificando il relativo importo.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si era costituito in giudizio contestando la domanda e sollevando l'eccezione di prescrizione delle somme richieste.
Il Tribunale, richiamando la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ha accolto il ricorso del docente. I giudici hanno ribadito che, in base all'interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea, la perdita del diritto alle ferie retribuite e alla relativa indennità sostitutiva non può avvenire automaticamente. È necessario che il datore di lavoro, in questo caso l'Amministrazione Scolastica, dimostri di aver adeguatamente informato il lavoratore, invitandolo a fruire delle ferie e avvertendolo della perdita del diritto in caso di mancato godimento.
Il Tribunale ha evidenziato che, nel caso specifico, il Ministero non aveva fornito alcuna prova di essersi attivato in tal senso. Di conseguenza, ha riconosciuto il diritto del docente all'indennità sostitutiva per le ferie non godute.
In merito all'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero, il Tribunale si è allineato all'orientamento prevalente, che considera l'indennità sostitutiva delle ferie come avente natura sia risarcitoria che retributiva. Pertanto, si applica il termine di prescrizione decennale, anziché quello quinquennale previsto per gli emolumenti retributivi.
Il Tribunale ha quindi condannato il Ministero al pagamento dell'indennità richiesta, oltre agli interessi legali dalla maturazione dei crediti, e ha posto a carico del Ministero le spese di giudizio.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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