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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 48/2026 del 08-01-2026

principi giuridici

In sede di separazione consensuale, il giudice, pur prendendo atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti, fonda la propria pronuncia esclusivamente sugli accordi concernenti l'affidamento dei figli minori, il diritto e dovere di visita, gli assegni di mantenimento e l'assegnazione della casa familiare, qualora siano presenti figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Omologazione della Separazione Consensuale e Tutela del Minore: Analisi di una Sentenza


La pronuncia in esame del Tribunale di Napoli riguarda un procedimento di separazione consensuale, introdotto da due coniugi desiderosi di porre fine al loro matrimonio a causa di una insanabile situazione di contrasto. Il Tribunale, dopo aver esaminato il ricorso e raccolto le conclusioni del Pubblico Ministero, ha omologato l'accordo raggiunto dalle parti, ritenendolo conforme all'interesse del minore nato dal matrimonio.
Nel dettaglio, i coniugi hanno concordato sull'affidamento condiviso del figlio, stabilendo la sua residenza principale presso la madre. Il padre ha ottenuto un ampio diritto di visita, articolato in giorni infrasettimanali, fine settimana alternati e periodi durante le festività e le vacanze scolastiche. L'accordo prevede una precisa regolamentazione dei tempi di permanenza del minore con ciascun genitore, tenendo conto delle esigenze lavorative dei genitori e delle attività del bambino.
Sul piano economico, è stato fissato un assegno mensile di mantenimento a carico del padre, destinato a contribuire alle spese ordinarie del figlio. Ulteriormente, il padre si è impegnato a contribuire per il 50% al canone di locazione della casa coniugale, ora intestata alla madre, e a versare mensilmente alla madre l'importo dell'Assegno Unico Universale percepito per il figlio. Le spese straordinarie, necessarie per il benessere del minore, sono state ripartite al 50% tra i genitori, previa consultazione e accordo.
Il Tribunale ha precisato che la sua pronuncia si fonda esclusivamente sugli accordi relativi all'affidamento del figlio, al diritto di visita, all'assegno di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare, prendendo atto delle altre pattuizioni di natura obbligatoria raggiunte dalle parti. L'omologazione è stata disposta in quanto i patti non contrastano con norme imperative e sono ritenuti rispondenti all'interesse primario del minore.
In considerazione dell'accordo raggiunto dai genitori e della sua conformità all'interesse del minore, il Tribunale ha ritenuto non necessario procedere all'ascolto del bambino. Infine, non sono state disposte statuizioni in merito alle spese processuali, rimanendo le stesse a carico delle parti che le hanno anticipate.
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testo integrale


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