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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 5253/2026 del 30-03-2026

principi giuridici

In tema di responsabilità professionale della struttura sanitaria, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, nonché il nesso di causalità tra la condotta della struttura e il danno, secondo il criterio del "più probabile che non". È onere della struttura sanitaria provare che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile, ovvero che l'inesatto adempimento sia derivato da causa ad essa non imputabile.

La liquidazione del danno biologico patito da persona già portatrice di postumi deve avvenire sottraendo alla percentuale di invalidità complessiva quella preesistente, riconoscendo al danneggiato il solo danno differenziale, ossia l'aggravamento della situazione preesistente direttamente imputabile alla condotta illecita.

Il danno morale, inteso nella sua dimensione eminentemente soggettiva, è autonomo dal danno biologico e la sua prova può essere fornita anche tramite presunzioni e massime di comune esperienza, potendo essere quantificato come percentuale del danno biologico. L'onere della prova della sua esistenza grava integralmente sul richiedente.

La personalizzazione del danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 138, comma 3, del D.lgs. n. 209/2005, è riconoscibile solo in presenza di conseguenze anomale, eccezionali e affatto peculiari che incidano in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, non giustificando alcuna maggiorazione le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit. L'onere di allegare e provare tali circostanze grava sul danneggiato.

Il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica non può essere riconosciuto in via automatica, ma richiede la concreta dimostrazione, con un grado di sufficiente certezza, che la menomazione fisica abbia già intaccato o verosimilmente intaccherà i redditi del danneggiato. Il ricorso all'equità integrativa ex art. 1226 c.c. è giustificato solo in subordine all'impossibilità per l'istante di fornire la prova dell'entità della subita riduzione di reddito.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

La responsabilità della struttura sanitaria: un'analisi del danno differenziale e dell'onere della prova


Il Tribunale di Napoli, con una recente pronuncia, ha offerto un'interessante disamina sui principi che regolano la responsabilità delle strutture sanitarie, in particolare in relazione al concetto di danno differenziale e all'onere della prova. La vicenda giudiziaria ha riguardato un paziente che, a seguito di un grave infortunio alla coscia sinistra, aveva subito una serie di interventi chirurgici e complicazioni, imputando alla struttura sanitaria l'insorgenza di una pseudoartrosi settica, la rottura dei mezzi di sintesi e una menomazione funzionale permanente.
Il fatto si è svolto a partire dall'11 febbraio 2017, quando il paziente, colpito da un proiettile alla coscia, veniva ricoverato presso un ospedale. Qui, i sanitari riscontravano una frattura diafisaria scomposta del femore sinistro e procedevano con un intervento di riduzione cruenta e osteosintesi mediante chiodo endomidollare. Tuttavia, il decorso post-operatorio si rivelava problematico: a distanza di quasi un anno, il 5 gennaio 2018, a causa della rottura dei mezzi di sintesi, il paziente era costretto a un nuovo ricovero e a un secondo intervento per la rimozione del chiodo e la stabilizzazione con placca e viti. Nonostante questi interventi, la frattura non consolidava, evolvendo in una pseudoartrosi estesa. Negli anni successivi, il paziente affrontava ulteriori ricoveri e interventi in diverse strutture, con l'insorgenza di complicazioni infettive che aggravavano ulteriormente il quadro clinico, portando a un accorciamento dell'arto e a una persistente pseudoartrosi.
Il paziente ha quindi promosso un giudizio per accertamento tecnico preventivo, a seguito del quale una consulenza tecnica d'ufficio ha evidenziato profili di responsabilità da parte della struttura sanitaria. Sulla base di tali risultanze, il paziente ha convenuto in giudizio l'azienda sanitaria, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Il Tribunale di Napoli, nell'analizzare la controversia, ha richiamato i consolidati principi giurisprudenziali in materia di responsabilità medica e della struttura sanitaria, inquadrandola nel regime anteriore alla legge n. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco), ma sottolineando come la natura contrattuale della responsabilità dell'ente sia stata stabilita da giurisprudenza risalente e monolitica. In particolare, è stato ribadito che la responsabilità dell'ente gestore è diretta e autonoma per i danni provocati dai propri dipendenti o da coloro che operano nella struttura, indipendentemente dall'accertamento della responsabilità individuale dei singoli agenti. Questa impostazione è stata recepita anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno ricondotto la responsabilità contrattuale nell'ambito dell'inadempimento dell'atipico "contratto di spedalità".
In tema di onere probatorio, il Tribunale ha ricordato che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria. Spetta invece all'ente ospedaliero la prova che la prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. Per quanto riguarda il nesso causale, il giudice ha applicato la regola probatoria del "più probabile che non", tipica del processo civile, distinguendola dal criterio dell'"oltre il ragionevole dubbio" proprio del processo penale.
Nel merito della fattispecie, il Tribunale ha valorizzato le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. I periti hanno riconosciuto che il trattamento iniziale fosse, in astratto, corretto, ma hanno evidenziato una "criticità tecnica" nella scelta di un chiodo "moderatamente sottodimensionato" e di una sola vite prossimale "di calibro ridotto", rendendo l'impianto "intrinsecamente instabile". Questa scelta ha determinato la rottura della vite e la perdita di allineamento, portando alla pseudoartrosi.
La CTU ha quantificato una menomazione complessiva del 30%, ma ha operato una distinzione fondamentale per la determinazione della responsabilità della struttura sanitaria. È stata individuata una quota di menomazione "fisiologicamente" inevitabile, stimata nel 9%, riconducibile alla gravità della ferita originaria e alla necessità del primo intervento. Il "danno differenziale" direttamente attribuibile all'errore tecnico della struttura sanitaria è stato quantificato nel 15%, derivante dalla scelta di mezzi di sintesi inadeguati e dalla conseguente rottura della vite. I restanti 6 punti percentuali, che hanno portato la menomazione complessiva al 30%, sono stati invece ricondotti all'accorciamento dell'arto e alle complicanze settiche insorte in un'altra struttura ospedaliera, ritenute un danno "nuovo" e "autonomo" non direttamente imputabile all'errore originario dell'azienda sanitaria convenuta.
Sulla base di questa ricostruzione causale e della liquidazione del danno differenziale, il Tribunale ha condannato l'azienda sanitaria al risarcimento del danno non patrimoniale per la quota del 15% di invalidità permanente, oltre al danno per invalidità temporanea. Per la liquidazione del danno non patrimoniale è stato utilizzato il sistema dei punti di invalidità delle tabelle di Milano 2024, tenendo conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro e della natura differenziale del danno. Non sono state riconosciute, invece, le domande di danno morale e di personalizzazione del danno, in quanto non adeguatamente provate dal ricorrente.
Per quanto riguarda il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, pur riconoscendo il collegio peritale una riduzione del 25%, il Tribunale ha rigettato la domanda per difetto di allegazione e prova. È stato ribadito che la riduzione della capacità lavorativa deve tradursi in un effettivo pregiudizio economico, che il danneggiato ha l'onere di provare con un grado di "sufficiente certezza".
In conclusione, la sentenza del Tribunale di Napoli offre un esempio chiaro dell'applicazione dei principi in materia di responsabilità sanitaria, evidenziando l'importanza della consulenza tecnica d'ufficio nella ricostruzione del nesso causale e nella quantificazione del danno differenziale. La pronuncia sottolinea altresì il rigoroso onere probatorio che grava sul paziente per la dimostrazione del danno e delle sue specifiche componenti.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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