TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 5370/2026 del 01-04-2026
principi giuridici
La circolazione di un veicolo privo di copertura assicurativa obbligatoria e sottoposto a fermo amministrativo, in violazione degli artt. 193 C.d.S. e 122 C.d.A., integra un comportamento illecito e illegittimo tale da escludere la tutela risarcitoria per i danni subiti in occasione di un sinistro stradale, in applicazione dell'art. 1227 c.c.
Il difetto di specifica allegazione del danno-conseguenza nell'atto di citazione, non supplito dalla mera produzione documentale, preclude il risarcimento del danno, in quanto non consente al convenuto di valutare la riconducibilità delle conseguenze dannose alla condotta imputata.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Circolazione di Veicolo Non Assicurato e Diritto al Risarcimento: Una Recente Pronuncia del Tribunale di Napoli
La pronuncia del Tribunale di Napoli affronta una questione di rilevante interesse pratico: la risarcibilità del danno subito da un veicolo coinvolto in un sinistro stradale, quando quest'ultimo circola in violazione delle norme del Codice della Strada, in particolare in assenza di copertura assicurativa e sottoposto a fermo amministrativo.
La vicenda trae origine da un sinistro stradale in cui un veicolo, fermo nel traffico, veniva tamponato da un altro, subendo danni sia nella parte posteriore che anteriore a causa della spinta contro un terzo veicolo. Il proprietario del veicolo tamponato agiva in giudizio contro il proprietario del veicolo tamponante e la sua compagnia assicurativa, chiedendo il risarcimento dei danni subiti.
Il Giudice di Pace rigettava la domanda, ritenendo non provata la responsabilità del convenuto. In sede di appello, il Tribunale di Napoli, pur riconoscendo la possibilità che il tamponamento fosse avvenuto secondo la dinamica descritta dall'attore, ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria.
La decisione si fonda sul rilievo che il veicolo dell'attore, al momento del sinistro, era privo di copertura assicurativa e sottoposto a fermo amministrativo, circolando, quindi, in violazione dell'articolo 193 del Codice della Strada. Il Tribunale ha ritenuto che tale condotta illecita, di gravità tale da non meritare la tutela dell'ordinamento giuridico, escludesse il diritto al risarcimento del danno.
Il giudice ha richiamato il principio generale secondo cui l'articolo 1227 del Codice Civile, relativo al concorso del creditore nel cagionare il danno, trova applicazione anche in materia di responsabilità extracontrattuale. In sostanza, chi pone in essere una condotta contraria alla legge, contribuendo a causare il danno, non può poi pretendere di essere risarcito per le conseguenze negative derivanti da tale condotta.
Ad abundantiam, il Tribunale ha rilevato che l'attore non aveva adeguatamente assolto all'onere di allegare e provare in cosa si fossero concretamente sostanziati i danni subiti dal veicolo, limitandosi a generiche indicazioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.