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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 7999/2026 del 14-05-2026

principi giuridici

In tema di accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis, la competenza territoriale, per i procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della Legge Delega n. 206/2021, si radica presso il Tribunale del luogo di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, e più precisamente presso il Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.

L'articolo 3-bis della Legge n. 91/1992, introdotto dal D.L. 28 marzo 2025, n. 36, convertito dalla L. 23 maggio 2025, n. 74, stabilisce che non ha mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero e possiede altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle condizioni ivi previste, tra cui quella che un ascendente di primo o di secondo grado possieda, o possedesse al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana. Tale disposizione, in quanto norma di conversione di un decreto-legge, ha efficacia ex tunc.

Le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1 del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito nella legge 23 maggio 2025, n. 74, recante "Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza", sono state dichiarate in parte non fondate e in parte inammissibili dalla Corte Costituzionale, che ha statuito la legittimità costituzionale delle norme indicate, anche in relazione alla distinzione temporale delle domande di accertamento della cittadinanza e alla presunta lesione dei diritti quesiti.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Cittadinanza iure sanguinis: il Tribunale di Napoli applica la nuova normativa e rigetta le domande


Il Tribunale di Napoli, con una recente sentenza, ha respinto le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana avanzate da un gruppo di discendenti di un cittadino italiano emigrato in Brasile. La decisione si fonda sull'applicazione delle nuove disposizioni introdotte dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, che ha modificato la legge sulla cittadinanza n. 91/1992.
Il caso in esame vedeva diversi ricorrenti, residenti all'estero, chiedere l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis, in quanto discendenti diretti di un avo nato a San Marcellino (CE) nel 1866, emigrato in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana né naturalizzarsi brasiliano. La complessa genealogia presentata dai ricorrenti mostrava una linea di discendenza che si estendeva per diverse generazioni, partendo dall'avo italiano e arrivando fino ai richiedenti attuali.
Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio, opponendosi alla richiesta e rimettendosi alla valutazione del Giudice. Il Pubblico Ministero, invece, non ha reso il parere di legge.
Preliminarmente, il Tribunale ha affrontato la questione della propria competenza territoriale. In base alla legge delega n. 206/2021, a partire dal 22 giugno 2022, per i ricorrenti residenti all'estero, la competenza per le controversie di accertamento della cittadinanza italiana si è spostata dal Foro di Roma al Tribunale in cui ha sede la Sezione Specializzata in materia di immigrazione e cittadinanza competente per il comune di nascita dell'avo italiano. Poiché l'avo era nato a San Marcellino (CE), il Tribunale di Napoli, nella sua sezione specializzata, è stato ritenuto competente.
Nel merito, la domanda è stata considerata infondata e, di conseguenza, rigettata. Il Giudice ha ripercorso il quadro storico-normativo della cittadinanza iure sanguinis, partendo dal Regno d'Italia e passando attraverso il Codice Civile del 1865, la legge n. 555/1912, l'entrata in vigore della Costituzione e le successive pronunce della Corte Costituzionale che hanno dichiarato l'illegittimità di alcune norme discriminatorie basate sul sesso.
Il punto cruciale della decisione risiede nell'applicazione dell'articolo 3-bis della legge n. 91/1992, introdotto dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito dalla legge 23 maggio 2025, n. 74. Questa nuova disposizione stabilisce che "è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero, anche prima della sua entrata in vigore, ed è in possesso di altra cittadinanza", salvo il ricorrere di specifiche condizioni. Tra queste, la condizione rilevante per il caso in esame è che "un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana".
Il Tribunale ha rilevato che i ricorrenti non sono discendenti di primo o secondo grado dell'avo cittadino italiano. Pertanto, non rientrando nella condizione prevista dalla nuova normativa, la loro richiesta di riconoscimento della cittadinanza è stata respinta. Il Giudice ha anche escluso la sussistenza delle altre condizioni previste dalla novella legislativa, come la presentazione della domanda all'ufficio consolare o al sindaco entro una data specifica.
La sentenza ha inoltre richiamato la recente pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato non fondate o inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Torino proprio in relazione all'articolo 1 del decreto-legge numero 36 del 2025, statuendo la legittimità costituzionale delle norme indicate. La Corte ha ritenuto non arbitrarie le distinzioni temporali introdotte dalla legge e ha escluso la lesione di diritti quesiti o la revoca implicita della cittadinanza con efficacia retroattiva. Sono state altresì dichiarate non fondate le censure relative alla violazione del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e inammissibili quelle riguardanti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e il protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Considerata l'evoluzione normativa in materia e la natura degli interessi coinvolti, il Tribunale ha infine dichiarato le spese di lite integralmente compensate.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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