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TRIBUNALE DI NOLA

Sentenza n. 1348/2019 del 11-06-2019

principi giuridici

La mancata impugnazione delle cartelle esattoriali ritualmente notificate determina la definitività della pretesa nel merito, fatta salva la prescrizione successiva, decorrente dalla notifica delle cartelle fino alla notifica del preavviso di fermo amministrativo.

Alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada è applicabile la prescrizione quinquennale dettata dalla L. n. 689 del 1981, art. 28, e dall'art. 209 cod. strada, e non la decadenza stabilita dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Prescrizione di Crediti Tributari e Sanzioni Amministrative: Limiti alla Riscossione Coattiva


La pronuncia in esame affronta la questione della prescrizione dei crediti tributari e delle sanzioni amministrative, in relazione ad un preavviso di fermo amministrativo opposto da un contribuente. La vicenda trae origine da un'opposizione ad un preavviso di fermo amministrativo, emesso sulla base di diverse cartelle esattoriali. Il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione, ritenendo provata la notifica delle cartelle.
Il contribuente ha impugnato la decisione, lamentando l'omessa valutazione, da parte del giudice di primo grado, dell'eccezione di prescrizione dei crediti tributari sottesi al preavviso di fermo. Il Tribunale ha accolto l'appello, riformando la sentenza di primo grado. I giudici hanno rilevato che il giudice di pace si era limitato a verificare la notifica delle cartelle, senza esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente.
Il Tribunale ha richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui, pur essendo la mancata impugnazione delle cartelle esattoriali ritualmente notificate a determinare la definitività della pretesa nel merito, resta salva la possibilità di eccepire la prescrizione successiva, ovvero quella maturata tra la notifica delle cartelle e la notifica del preavviso di fermo.
Inoltre, è stato ribadito che, in materia di riscossione di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, non si applica il termine di decadenza previsto per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, bensì il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge.
Nel caso specifico, il Tribunale ha accertato che alcune delle cartelle esattoriali poste a fondamento del preavviso di fermo erano prescritte, in quanto relative a infrazioni risalenti a diversi anni prima della notifica del preavviso. Un'altra cartella, relativa a debiti tributari, risultava estinta per intervenuto pagamento.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha accolto l'appello e annullato il preavviso di fermo amministrativo. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio sono state poste a carico dell'ente impositore, risultato soccombente.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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