TRIBUNALE DI NOLA
Sentenza n. 1059/2021 del 23-06-2021
principi giuridici
Nel rito del lavoro, l'eccezione di prescrizione dei crediti sollevata dal datore di lavoro che asserisce di avere alle proprie dipendenze più di quindici dipendenti, deve essere provata mediante la produzione del libro unico del lavoro o attraverso idonee deposizioni testimoniali.
È fittizio il contratto di tirocinio stipulato in costanza di un rapporto di lavoro subordinato preesistente e continuativo, svolto con le medesime caratteristiche.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Accertamento del Rapporto di Lavoro Subordinato e Tutela Retributiva del Lavoratore: Valore Probatorio delle Testimonianze e Disconoscimento di Accordi Formativi Fittizi
La pronuncia del Tribunale di Nola si concentra su una controversia di lavoro promossa da una lavoratrice nei confronti di una cooperativa sociale operante nel settore dell'istruzione. La ricorrente lamentava di aver prestato attività lavorativa continuativa come insegnante di scuola materna per diversi anni, senza un corretto inquadramento contrattuale e con una retribuzione inferiore rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento. In particolare, la lavoratrice contestava la stipula di un contratto di tirocinio ritenuto fittizio e la mancata corresponsione di alcune mensilità, oltre a irregolarità nella percezione della retribuzione, che avveniva in parte in contanti e in parte tramite assegni di importo superiore a quanto effettivamente percepito, con l'obbligo di restituire la differenza alla società.
Il Tribunale, dopo aver rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente, ha fondato la propria decisione sull'analisi delle prove testimoniali raccolte nel corso del giudizio. Le testimonianze di colleghe della ricorrente, che avevano svolto le medesime mansioni nello stesso periodo, sono state ritenute decisive per accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato continuativo, le mansioni svolte, l'orario di lavoro e l'effettivo ammontare della retribuzione percepita. In particolare, le testimonianze hanno confermato le modalità irregolari di corresponsione della retribuzione, con la restituzione di parte dell'importo degli assegni.
Sulla base delle risultanze istruttorie, il Tribunale ha ritenuto che il contratto di tirocinio stipulato tra le parti fosse meramente fittizio, in quanto il rapporto di lavoro era già in corso da tempo e proseguito senza soluzione di continuità. Di conseguenza, il Tribunale ha accolto integralmente le richieste della ricorrente, condannando la società cooperativa al pagamento delle differenze retributive, dell'indennità sostitutiva di preavviso e del trattamento di fine rapporto (TFR), oltre agli accessori di legge. La decisione si basa sulla valutazione delle prove testimoniali, ritenute idonee a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e le irregolarità nella corresponsione della retribuzione, disconoscendo la validità di accordi formativi utilizzati in modo improprio per eludere gli obblighi contrattuali e retributivi nei confronti del lavoratore.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.