TRIBUNALE DI NOLA
Sentenza n. 1745/2022 del 13-09-2022
principi giuridici
La promessa di pagamento o la ricognizione di debito, ai sensi dell'art. 1988 c.c., pur non costituendo autonoma fonte di obbligazione, produce l'effetto di invertire l'onere della prova, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'inesistenza del debito, mentre il creditore deve unicamente dimostrare la ricorrenza della promessa di pagamento o della ricognizione di debito.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente che eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva, adducendo che il beneficiario dell'assegno con cui è stata mutuata la somma è una società, ha l'onere di fornire la prova idonea a superare la presunzione iuris tantum di esistenza del credito derivante dalla ricognizione di debito con promessa di pagamento.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Ricognizione di Debito e Onere della Prova: Valida la Promessa di Pagamento Anche Senza Riferimenti alla Società Beneficiaria dell'Assegno
La pronuncia in commento affronta un caso di opposizione a decreto ingiuntivo, originato da una richiesta di restituzione di una somma di denaro concessa a titolo di prestito. La vicenda trae origine da una scrittura privata con cui una persona riconosceva di aver ricevuto una somma di denaro da un'altra, impegnandosi a restituirla entro una data stabilita. A fronte del mancato adempimento, la creditrice otteneva un decreto ingiuntivo.
L'opponente contestava la propria legittimazione passiva, sostenendo che il beneficiario effettivo del prestito fosse una società a responsabilità limitata, e non la sua persona fisica. A suo dire, l'assegno con cui era stata erogata la somma era intestato alla società, che aveva provveduto all'incasso e successivamente aveva restituito una parte del debito mediante bonifico bancario.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. I giudici hanno richiamato l'articolo 1988 del Codice Civile, che disciplina la promessa di pagamento e la ricognizione di debito. Tale norma prevede che chi promette di pagare o riconosce un debito è dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale, presumendosi l'esistenza di quest'ultimo fino a prova contraria. In altre parole, spetta al debitore dimostrare l'inesistenza o l'estinzione del debito.
Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato che l'opponente aveva sottoscritto una scrittura privata in cui riconosceva di aver ricevuto la somma a titolo di prestito e si impegnava a restituirla. Tale dichiarazione, secondo i giudici, costituisce una ricognizione di debito, che inverte l'onere della prova. Pertanto, spettava all'opponente dimostrare che il debito non esisteva o che era stato estinto.
Il Tribunale ha ritenuto che l'opponente non avesse fornito una prova sufficiente a superare la presunzione di esistenza del debito. In particolare, la circostanza che l'assegno fosse intestato alla società non è stata considerata dirimente, potendo configurarsi come una mera modalità di erogazione del prestito in favore della persona fisica. Inoltre, le testimonianze raccolte erano contraddittorie in merito al soggetto beneficiario del prestito.
Di conseguenza, il Tribunale ha concluso che l'opponente non aveva dimostrato l'inesistenza del rapporto obbligatorio sottostante la ricognizione di debito, né l'avvenuta estinzione dello stesso. Per tali ragioni, l'opposizione è stata rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.