TRIBUNALE DI NOLA
Sentenza n. 1290/2023 del 21-09-2023
principi giuridici
In materia di prestazioni del Fondo di Garanzia per il TFR, il termine annuale di decadenza per l'azione giudiziaria, di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, decorre dall'infruttuoso decorso del termine di trecento giorni per la conclusione della fase amministrativa, senza che la tardiva adozione di un provvedimento possa differirne la decorrenza.
Il diritto del lavoratore di ottenere dall'### in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR a carico del Fondo di Garanzia, si prescrive nel termine ordinario decennale, il quale decorre dal verificarsi dei presupposti previsti dalla L. n. 297/1982, ovvero dall'esecutività dello stato passivo nel fallimento del datore di lavoro.
Il diritto del lavoratore di ottenere dall'### in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione degli emolumenti retributivi inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, si prescrive nel termine di un anno, il quale decorre dal verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 della L. n. 297/1982, richiamato dagli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 80/1992, ovvero dal deposito dello stato passivo reso esecutivo dal giudice delegato.
Il pagamento effettuato dal Fondo di Garanzia per le ultime tre mensilità di retribuzione non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Fondo di Garanzia e Limiti all'Indennizzo delle Ultime Mensilità: Un'Analisi della Pronuncia del Tribunale di Nola
La pronuncia del Tribunale di Nola affronta una questione ricorrente nel contenzioso giuslavoristico: l'accesso al Fondo di Garanzia gestito dall'### per il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità di retribuzione, in caso di insolvenza del datore di lavoro.
Nel caso di specie, un lavoratore aveva adito il Tribunale al fine di ottenere la condanna dell'### al pagamento di quanto dovuto a titolo di TFR e ultime tre mensilità, a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. Il lavoratore aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa a causa del mancato pagamento delle retribuzioni. Il credito era stato ammesso al passivo fallimentare. L'### si era costituito in giudizio eccependo la prescrizione del diritto, la decadenza dall'azione giudiziaria e l'errata quantificazione delle somme dovute.
Il Tribunale ha rigettato le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dall'###. In particolare, il giudice ha richiamato la consolidata giurisprudenza in materia di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento delle prestazioni previdenziali, precisando che il termine annuale per l'esercizio dell'azione decorre dall'infruttuoso decorso del termine di trecento giorni per la conclusione della "fase amministrativa" (procedimentale e contenziosa), senza che la tardiva adozione di un provvedimento possa differirne la decorrenza. Nel caso specifico, il Tribunale ha rilevato che il lavoratore aveva presentato la domanda amministrativa, esperito ricorso amministrativo e si era rivolto al Tribunale entro i termini previsti dalla legge, escludendo così la maturazione della decadenza.
Quanto alla prescrizione, il Tribunale ha ribadito che il diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di Garanzia è distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro. Pertanto, la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di Garanzia è quella ordinaria decennale per il TFR, mentre è annuale per le ultime tre mensilità. Il dies a quo per la presentazione della domanda di pagamento decorre dal verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, ovvero dall'esecutività dello stato passivo nel caso di fallimento del datore di lavoro. Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che la comunicazione dell'esecutività dello stato passivo era recente, escludendo così la maturazione della prescrizione.
Tuttavia, il Tribunale ha accolto parzialmente la contestazione dell'### in merito alla quantificazione delle somme dovute a titolo di ultime tre mensilità. Il giudice ha richiamato l'art. 2, co. 2, del D. Lgs. n. 80/1992, il quale prevede che il pagamento effettuato dal Fondo non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali. Pertanto, il Tribunale ha ridotto l'importo dovuto a titolo di ultime tre mensilità, adeguandolo al limite previsto dalla legge. Ha invece integralmente riconosciuto la somma dovuta a titolo di TFR.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.