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TRIBUNALE DI NOLA

Sentenza n. 1447/2023 del 12-10-2023

principi giuridici

In materia di indennizzo per danno biologico conseguente a malattia professionale, ai fini della valutazione della menomazione dell'integrità psico-fisica, l'esistenza di una pluralità di protrusioni discali non determina automaticamente un incremento della percentuale invalidante, dovendosi valutare l'entità delle menomazioni conseguenti, indipendentemente dal numero degli spazi discali interessati.

In materia di accertamento del danno biologico, la manovra di ### positiva ai gradi estremi della flessione degli arti inferiori sul bacino, consistendo in un dolore riferito dal paziente, costituisce un dato soggettivo di valore probatorio limitato.

Nell'ambito della valutazione del danno biologico derivante da patologie del rachide lombare, non è ammissibile sommare alla valutazione del danno funzionale una percentuale relativa al solo danno anatomico degenerativo, in quanto la tabella di cui al D.M. 12/7/2000, cod. 213, ricomprende sia il pregiudizio anatomico che quello funzionale.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Riconoscimento di un Danno Biologico Maggiore a un Coltivatore Diretto: Analisi della Valutazione Medico-Legale


Una recente sentenza del Tribunale di Nola ha affrontato una controversia in materia previdenziale, sollevando questioni importanti relative alla valutazione del danno biologico subito da un lavoratore a causa della propria attività professionale. Il caso riguardava un coltivatore diretto che, a seguito di una malattia derivante dall'attività lavorativa svolta sin dal 1994, aveva contestato la valutazione del danno biologico effettuata dall'###
Inizialmente, l'### aveva riconosciuto la natura professionale della malattia, diagnosticando una "limitazione funzionale lombare da ernia lombare" e liquidando un indennizzo in capitale per un danno biologico pari al 6%. Il lavoratore, ritenendo tale valutazione insufficiente, aveva adito il Tribunale, sostenendo che il danno biologico permanente derivante dalla malattia avrebbe dovuto essere quantificato in misura maggiore, almeno al 16%.
Il Tribunale, per dirimere la controversia, ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale. Il consulente, dopo aver esaminato la documentazione medica, effettuato un esame obiettivo e ricostruito l'anamnesi lavorativa del ricorrente, ha concluso che il lavoratore era affetto da "### lombare con protrusione discale a carico di L2/L3, L3/L4, L4/L5, L5/S1" con conseguente "### cronica ed episodi di lombosciatalgia, limitazione antalgica di circa 1/3 della mobilità articolare del rachide lombare". Sulla base di tali risultanze, il consulente ha valutato il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica conseguente nella misura del 9%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Il giudice, valutando attentamente le argomentazioni contenute nella relazione peritale, ha condiviso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ritenendole complete, precise, persuasive e basate su validi criteri tecnici. In particolare, il giudice ha evidenziato come il consulente avesse adeguatamente motivato la propria valutazione, tenendo conto sia degli aspetti anatomici che funzionali della patologia riscontrata, e confrontando le risultanze con le tabelle di valutazione del danno biologico utilizzate in ambito medico-legale.
Di conseguenza, il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso, dichiarando che il grado di menomazione all'integrità psico-fisica del lavoratore doveva essere quantificato nella misura del 9%, superiore al 6% valutato in sede amministrativa. Per l'effetto, ha condannato l'### al pagamento in favore del ricorrente della differenza tra l'indennizzo rapportato al grado di menomazione accertato (9%) e quello già liquidato con riferimento al minore grado di invalidità riconosciuto in sede amministrativa (6%), oltre agli interessi legali.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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