TRIBUNALE DI NOLA
Sentenza n. 1250/2024 del 30-05-2024
principi giuridici
In tema di insolvenza del datore di lavoro, ai fini della delimitazione temporale dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, garantiti dal ### di ### gestito dall'### ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c, del d.lgs. n. 80 del 1992, per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa anche dopo l'ammissione del datore di lavoro ad una procedura concorsuale, rientrano nella garanzia le retribuzioni inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, purché ricompresi nei dodici mesi che precedono la data del licenziamento o delle dimissioni del lavoratore, anche nel caso di mancata omologazione del concordato preventivo.
In tema di ammissione al passivo fallimentare, ai fini della determinazione del quantum dovuto dal ### di ### per crediti di lavoro, deve farsi riferimento all'importo ammesso al passivo, corrispondente a quanto richiesto dal creditore, salvo il limite massimo previsto dall'art. 2, co. 2, del d.lgs 80/1992, pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali.
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testo integrale
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sintesi e commento
Intervento del Fondo di Garanzia per il TFR e Limiti al Pagamento delle Ultime Tre Mensilità in Caso di Insolvenza del Datore di Lavoro
La pronuncia in esame affronta la questione dell'intervento del Fondo di Garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e per il pagamento delle ultime tre mensilità di salario in caso di insolvenza del datore di lavoro. Il caso trae origine dal ricorso presentato da un lavoratore che, a seguito del fallimento della società presso cui era impiegato, si vedeva negato dall'INPS l'accesso al Fondo di Garanzia per il recupero del TFR e delle retribuzioni arretrate.
Il lavoratore aveva prestato servizio presso la società, con due contratti a termine, interrotti da un licenziamento. A seguito di un decreto ingiuntivo ottenuto per il mancato pagamento di retribuzioni e TFR, il lavoratore si era insinuato al passivo del concordato preventivo, poi sfociato in fallimento, ottenendo l'ammissione del proprio credito. Successivamente, l'INPS aveva respinto la domanda di intervento del Fondo di Garanzia.
Il Tribunale ha preliminarmente escluso la decadenza del diritto del lavoratore, verificando il rispetto dei termini previsti dalla legge per l'azione giudiziaria successiva al procedimento amministrativo. Nel merito, il giudice ha accolto parzialmente il ricorso.
Per quanto riguarda il pagamento delle ultime tre mensilità, il Tribunale ha richiamato l'articolo 2 del D.Lgs. 80/1992, che disciplina l'intervento del Fondo di Garanzia per i crediti di lavoro diversi dal TFR, relativi agli ultimi tre mesi del rapporto, rientranti nei dodici mesi precedenti la data di apertura della procedura concorsuale. Nel caso specifico, il giudice ha ritenuto che le mensilità richieste rientrassero nel periodo di riferimento, considerando la data di apertura del concordato preventivo e la successiva cessazione dei rapporti di lavoro. Il Tribunale ha precisato che la mancata omologazione del concordato preventivo non può pregiudicare il diritto del lavoratore. Tuttavia, il giudice ha applicato il limite massimo di indennizzo previsto dalla legge, pari a tre volte l'importo del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile, condannando l'INPS al pagamento di una somma inferiore a quella richiesta.
In relazione al TFR, il Tribunale ha riconosciuto il diritto del lavoratore all'intervento del Fondo di Garanzia, verificata la prova dell'insolvenza del datore di lavoro e l'ammissione del credito al passivo fallimentare, in conformità con l'articolo 2 della legge 297/1982. Il giudice ha quindi condannato l'INPS al pagamento del TFR spettante.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.