TRIBUNALE DI NOLA
Sentenza n. 2525/2024 del 23-09-2024
principi giuridici
In caso di azione causale fondata su contratto di sconto bancario di cambiali, il creditore, ai sensi dell'art. 66, comma 3, legge cambiaria, ha l'onere di offrire al debitore la restituzione dei titoli e di depositarli presso la cancelleria del giudice competente, al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle azioni cambiarie di regresso, restando altrimenti inammissibile la pretesa causale.
Il fideiussore può opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, ivi inclusa quella fondata sull'inosservanza dell'art. 66, comma 3, legge cambiaria, qualora il creditore agisca nei confronti del debitore principale in via causale per il pagamento di cambiali scontate.
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testo integrale
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sintesi e commento
Azione Causale e Sconto Cambiario: Necessaria la Restituzione dei Titoli per la Tutela del Debitore
La pronuncia in commento affronta una complessa vicenda relativa a un’opposizione a decreto ingiuntivo, originata da un’azione causale promossa da un istituto di credito nei confronti di un soggetto e del suo garante, a seguito del mancato pagamento di effetti cambiari scontati. Il Tribunale è stato chiamato a valutare la legittimità della pretesa creditoria, contestata dagli opponenti sotto diversi profili.
La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il pagamento di una somma ingente, derivante dal valore nominale di effetti cambiari insoluti, emessi da terzi e girati alla banca in forza di un contratto di sconto, garantiti da una fideiussione omnibus. Gli opponenti eccepivano, tra l'altro, l'omessa presentazione allo sconto di alcuni titoli, la prescrizione dell'azione cambiaria e, soprattutto, l'inesigibilità della pretesa causale per mancato rispetto dell'articolo 66 della Legge Cambiaria, lamentando la mancata restituzione degli effetti cambiari da parte della banca.
Il Tribunale, dopo aver inquadrato la fattispecie nell'ambito del contratto di sconto bancario di cui all'articolo 1858 del Codice Civile, ha ritenuto fondata l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo. Pur riconoscendo la validità formale del contratto di sconto, il Giudice ha posto l'accento sulla violazione dell'articolo 66 della Legge Cambiaria. Tale norma, infatti, impone al portatore del titolo, che intenda agire in via causale, di offrire al debitore la restituzione della cambiale e di depositarla presso la cancelleria del giudice competente, al fine di preservare le azioni di regresso che potrebbero spettare al debitore stesso.
Nel caso di specie, la banca aveva agito in via causale a distanza di sei anni dalla scadenza dei titoli, quando l'azione cambiaria era ormai prescritta, senza aver tempestivamente restituito le cambiali al debitore. Tale condotta, secondo il Tribunale, ha precluso al debitore la possibilità di esercitare le proprie azioni cambiarie nei confronti dei propri obbligati, violando il disposto dell'articolo 66 della Legge Cambiaria e rendendo, di conseguenza, inesigibile la pretesa causale avanzata dalla banca.
Il Tribunale ha esteso tale ragionamento anche alla posizione del garante, ritenendo che, in virtù del carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, il fideiussore possa opporre al creditore le stesse eccezioni che spettano al debitore principale, compresa quella relativa alla violazione dell'articolo 66 della Legge Cambiaria. In definitiva, la sentenza ribadisce l'importanza del rispetto delle formalità previste dalla Legge Cambiaria a tutela del debitore, anche nell'ambito dell'azione causale derivante da un contratto di sconto bancario. La mancata restituzione dei titoli, infatti, pregiudica irrimediabilmente il diritto del debitore di agire in regresso nei confronti dei propri obbligati, rendendo inesigibile la pretesa creditoria fondata sul rapporto causale sottostante.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.