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TRIBUNALE DI NOLA

Sentenza n. 314/2024 del 10-02-2024

principi giuridici

Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, sussiste solo qualora, attraverso l'esame complessivo dell'atto, sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. La nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive e il ricorrente abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto, specificando la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze.

In tema di lavoro straordinario e supplementare, grava sul lavoratore l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro eccedente l'orario normale, ma anche la sua effettiva consistenza e la sua esatta collocazione cronologica.

La sottoscrizione da parte del lavoratore delle buste paga per mera ricezione non costituisce prova dell'effettivo pagamento, incombendo sul datore di lavoro l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento dell'obbligazione retributiva.

L'impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa per factum principis o per altra ragione non imputabile al lavoratore configura un giustificato motivo oggettivo di licenziamento, con conseguente diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva di preavviso.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Licenziamento per Inidoneità Sopravvenuta: Diritto all'Indennità di Mancato Preavviso


La sentenza in commento affronta una controversia di lavoro originata dalla domanda di un lavoratore volta ad ottenere il pagamento di differenze retributive, indennità sostitutiva di ferie non godute, tredicesima e quattordicesima mensilità, trattamento di fine rapporto (TFR) e indennità sostitutiva di mancato preavviso. Il lavoratore aveva adito il Tribunale lamentando di aver svolto un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente previsto, senza ricevere il dovuto compenso per lavoro supplementare e straordinario, e di non aver percepito le altre indennità e spettanze di fine rapporto.
Il Tribunale, pur riconoscendo la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, ha rigettato la domanda relativa al pagamento del lavoro supplementare e straordinario, ritenendo insufficienti le allegazioni del lavoratore in merito all'effettivo svolgimento di un orario superiore a quello pattuito. In particolare, il Giudice ha evidenziato la genericità delle deduzioni in relazione alla collocazione temporale delle prestazioni eccedenti l'orario normale, nonché alla distinzione tra tempo dedicato alla guida e ad altre attività accessorie, tenuto conto della natura discontinua delle mansioni di autista.
Tuttavia, il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda, condannando il datore di lavoro al pagamento della tredicesima e quattordicesima mensilità, del TFR e dell'indennità sostitutiva di ferie non godute, ritenendo non provato l'avvenuto adempimento da parte del datore di lavoro. A tal proposito, il Giudice ha precisato che la mera sottoscrizione delle buste paga da parte del lavoratore, in assenza di una specifica quietanza, non costituisce prova sufficiente del pagamento.
Un punto centrale della decisione riguarda l'indennità sostitutiva di mancato preavviso. Il lavoratore aveva sostenuto di essere stato licenziato senza preavviso e senza giusta causa o giustificato motivo. Il datore di lavoro, pur non contestando l'omissione del preavviso, aveva eccepito la non spettanza dell'indennità, adducendo l'impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa a causa del ritiro della patente di guida del dipendente. Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha qualificato l'impossibilità sopravvenuta della prestazione come giustificato motivo oggettivo di licenziamento, che non esclude il diritto all'indennità sostitutiva di preavviso. In sostanza, il Giudice ha affermato che, anche in caso di impossibilità sopravvenuta non imputabile al lavoratore, il datore di lavoro è tenuto a rispettare il periodo di preavviso o a corrispondere la relativa indennità, salvo che sussista una giusta causa di licenziamento, non ravvisabile nel caso di specie.
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testo integrale


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