TRIBUNALE DI NOLA
Sentenza n. 873/2024 del 16-04-2024
principi giuridici
In materia di indebito previdenziale, ai fini della verifica del rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991, il termine "recupero" deve intendersi non come effettiva restituzione delle somme indebitamente erogate entro l'anno successivo a quello in cui è pervenuta la dichiarazione reddituale, bensì come formalizzazione, entro tale termine, della richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito, mediante l'avvio del procedimento amministrativo di recupero portato a conoscenza del pensionato.
L'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 412 del 1991.
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testo integrale
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sintesi e commento
Ripetibilità dell'Indebito Pensionistico e Termini di Decadenza: Un'Analisi della Pronuncia
La sentenza in esame affronta la complessa questione della ripetibilità dell'indebito previdenziale, con particolare riferimento alla quattordicesima mensilità erogata dall'###. La vicenda trae origine dalla richiesta di restituzione di una somma percepita a titolo di quattordicesima per l'anno 2016, motivata dall'### con il superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge. Il ricorrente, titolare di pensione di vecchiaia, ha contestato la pretesa dell'###, eccependo la buona fede, l'applicabilità della sanatoria prevista dall'art. 52 della legge n. 88/1989 e, soprattutto, la decadenza dell'### dal diritto di ripetizione dell'indebito.
Il Tribunale, dopo aver ripercorso l'evoluzione normativa in materia di indebito previdenziale, ha accolto l'eccezione di decadenza sollevata dal ricorrente. I giudici hanno richiamato l'art. 13, comma 2, della legge n. 412/1991, il quale impone all'### di verificare annualmente le situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e di provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
Nel caso specifico, il Tribunale ha rilevato che l'### era venuto a conoscenza dei redditi del ricorrente relativi all'anno 2016 attraverso la dichiarazione dei redditi presentata nel 2017. Tuttavia, la richiesta di restituzione dell'indebito è stata comunicata solo nel giugno 2019, ovvero oltre il termine annuale previsto dalla legge. Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto che l'### fosse decaduto dal diritto di ripetizione dell'indebito, accogliendo il ricorso e condannando l'### alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto.
La pronuncia si allinea all'orientamento giurisprudenziale consolidato, che interpreta il termine annuale previsto dall'art. 13, comma 2, della legge n. 412/1991 come un termine decadenziale per l'esercizio del diritto di ripetizione dell'indebito. Tale termine decorre dal momento in cui l'### ha avuto conoscenza dei dati reddituali rilevanti e, in mancanza di una tempestiva richiesta di restituzione, il diritto dell'### si estingue.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.