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TRIBUNALE DI NOLA

Sentenza n. 1510/2025 del 16-05-2025

principi giuridici

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, grava sull'opposto, attore in senso sostanziale, l'onere di provare la titolarità del credito azionato, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, ai sensi dell'art. 2697 c.c.

In caso di cessione in blocco di crediti ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, la pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, il quale deve fornire la prova documentale dell'inclusione del credito specifico nell'operazione di cessione, mediante la produzione del contratto di cessione o di un elenco analitico dei crediti ceduti.

La dichiarazione unilaterale del cedente, successiva alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e all'introduzione del giudizio, non può surrogare la mancata produzione del contratto di cessione o dell'elenco dei crediti ceduti, né può essere considerata idonea prova dell'avvenuta cessione qualora non contenga una descrizione sufficientemente specifica del credito ceduto.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Onere della Prova della Titolarità del Credito in Cessione "in Blocco": il Tribunale di Nola Revoca il Decreto Ingiuntivo


Il Tribunale di Nola si è pronunciato in merito a un'opposizione a decreto ingiuntivo, sollevando questioni cruciali sull'onere della prova in materia di cessione di crediti in blocco. La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di recupero crediti nei confronti di una società in liquidazione, debitrice principale, e di alcuni soggetti garanti, a seguito di un contratto di mutuo fondiario originariamente stipulato con un istituto bancario poi incorporato da una banca capogruppo. La società di recupero crediti agiva in qualità di cessionaria del credito vantato dalla banca capogruppo.
Gli ingiunti hanno proposto opposizione, contestando, tra le altre cose, la legittimazione attiva della società di recupero crediti, ovvero la titolarità del credito azionato. Il Tribunale, esaminando la documentazione prodotta, ha accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo.
Il giudice ha evidenziato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) ha l'onere di provare i fatti costitutivi del proprio credito. Nel caso specifico, la società di recupero crediti, pur agendo in qualità di cessionaria, non ha fornito prova sufficiente della titolarità del credito.
Il Tribunale ha sottolineato che la società di recupero crediti si è limitata a produrre il contratto di mutuo originario, le fideiussioni, l'atto di fusione bancaria, un avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale e una dichiarazione di cessione del credito. Tuttavia, non è stato depositato il contratto di cessione del credito, né un elenco dei crediti ceduti, elementi ritenuti essenziali per dimostrare l'effettivo trasferimento del credito dalla banca capogruppo alla società di recupero crediti.
Il giudice ha precisato che la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, pur necessaria per l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto, non è sufficiente a provare la titolarità del credito in capo al cessionario. Tale pubblicazione assolve alla funzione di sostituire la notifica prevista dall'articolo 1264 del Codice Civile, ma non attesta la titolarità dei crediti compresi nella cessione.
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto insufficiente la dichiarazione di cessione prodotta, in quanto generica e priva di una descrizione dettagliata del credito ceduto. In particolare, il giudice ha evidenziato che il "codice del rapporto di credito" indicato nella dichiarazione non era rinvenibile nella restante documentazione, rendendo oscuro il collegamento tra il credito azionato e la cessione.
Di conseguenza, il Tribunale ha concluso che la società di recupero crediti non ha assolto all'onere di provare la propria titolarità del credito, determinando l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo. Le spese processuali sono state poste a carico della società di recupero crediti, risultata soccombente.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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