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TRIBUNALE DI NOLA

Sentenza n. 2045/2025 del 30-06-2025

principi giuridici

Nell'azione di ripetizione di indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2033 c.c., grava sull'attore l'onere di provare sia l'avvenuto pagamento, sia l'assenza di una causa che lo giustifichi, ovvero il venir meno di quest'ultima.

In caso di indebito oggettivo, il termine "domanda" di cui all'art. 2033 c.c. comprende non solo la domanda giudiziale, ma anche gli atti stragiudiziali di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c., ai fini della decorrenza degli interessi.

L'obbligo restitutorio conseguente alla percezione indebita di somme non si identifica con l'obbligazione risarcitoria, prescindendo dal danno e dalla sussistenza di dolo o colpa, configurandosi quale strumento di reazione verso spostamenti patrimoniali ingiustificati.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Ripetizione di Indebito Oggettivo e Pagamento di Debiti di Gioco: Profili Probatori e Decorrenza degli Interessi


La pronuncia in commento trae origine da due azioni di ripetizione di indebito oggettivo, promosse da una società nei confronti di due soggetti distinti. La società attrice lamentava che, a seguito di una serie di disguidi e abusi da parte di un proprio dipendente, erano state effettuate disposizioni di pagamento non dovute a favore dei convenuti, per un ammontare complessivo di ### e ### rispettivamente. I convenuti, costituitisi in giudizio, eccepivano che le somme ricevute erano a titolo di pagamento dei debiti di gioco contratti dal dipendente della società attrice, presso un centro scommesse gestito da una delle parti convenute. Uno dei convenuti chiedeva ed otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa il dipendente, al fine di essere manlevato in caso di soccombenza.
Il Tribunale, previa riunione dei due procedimenti, ha accolto le domande di ripetizione di indebito, condannando i convenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre interessi legali dalla data di costituzione in mora.
Il Giudice ha fondato la propria decisione sull'art. 2033 del codice civile, norma che disciplina la ripetizione dell'indebito oggettivo, ossia la restituzione di quanto indebitamente percepito in assenza di una valida causa giustificativa. Nel caso di specie, è stato accertato che non sussisteva alcun rapporto obbligatorio tra la società attrice e i convenuti che potesse giustificare i pagamenti effettuati. Il Tribunale ha sottolineato che, in tema di riparto dell'onere probatorio, grava sull'attore l'onere di provare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi. Tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni o testimonianze.
Il Tribunale ha ritenuto irrilevante la circostanza che i convenuti fossero consapevoli o meno della natura illecita dei mezzi utilizzati dal dipendente della società attrice per effettuare i pagamenti. Infatti, l'obbligo restitutorio derivante dall'indebito oggettivo prescinde dalla sussistenza di dolo o colpa in capo all'accipiens, essendo volto a reagire contro spostamenti patrimoniali ingiustificati.
Un aspetto rilevante della decisione riguarda la decorrenza degli interessi legali sulle somme da restituire. Il Tribunale, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha affermato che, in caso di ripetizione di indebito oggettivo, gli interessi decorrono dalla data della domanda, salvo prova della mala fede dell'accipiens. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto non superata la presunzione di buona fede dei convenuti, non essendo emersa la prova di una loro consapevolezza della natura indebita dei pagamenti. Pertanto, gli interessi sono stati fatti decorrere dalla data di costituzione in mora, individuata nella lettera raccomandata inviata dalla società attrice ai convenuti.
Infine, il Tribunale ha accolto la domanda di manleva proposta dai convenuti nei confronti del dipendente della società attrice, condannandolo a tenere indenni i convenuti di quanto questi dovranno versare all'attrice a titolo di ripetizione di indebito. Tale decisione si fonda sul riconoscimento, da parte del dipendente chiamato in causa, dell'esistenza dei debiti di gioco nei confronti dei convenuti.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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