TRIBUNALE DI NOLA
Sentenza n. 454/2025 del 19-06-2025
principi giuridici
In sede di separazione consensuale, è ammissibile l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso il padre, qualora tale soluzione risponda all'interesse preminente del minore, tenuto conto della sua tenera età e della situazione lavorativa dei genitori, garantendo la continuità dell'habitat e il sostegno familiare.
In sede di separazione consensuale, l'accordo delle parti relativo alle condizioni economiche e all'affidamento dei figli, se conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume, deve essere omologato dal giudice.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato di questo provvedimento è visibile tramite permalink solo agli utenti muniti di API-Key.




sintesi e commento
Separazione Consensuale e Affidamento Condiviso: Prevalenza dell'Interesse del Minore e Valorizzazione degli Accordi Genitoriali
Il Tribunale di Nola si è pronunciato in merito a una domanda congiunta di separazione e divorzio, presentata da due coniugi. Il procedimento, avviato a seguito della crisi irreversibile del matrimonio celebrato nel 2018, ha visto le parti raggiungere un accordo completo sulle condizioni della separazione, con particolare attenzione alla tutela del figlio minore, nato nel 2021.
Nel dettaglio, i coniugi hanno concordato l'affidamento condiviso del bambino, stabilendo il collocamento prevalente presso il padre. Tale decisione, come si evince dalla sentenza, è stata motivata dalla tenera età del minore e dalla situazione lavorativa della madre, ritenendo più opportuno, nell'interesse del bambino, preservare il suo ambiente di vita e garantire il supporto della famiglia paterna.
La madre, in ogni caso, ha ottenuto un ampio diritto di visita, con la possibilità di trascorrere del tempo con il figlio durante i fine settimana alternati, le vacanze scolastiche e parte del periodo estivo. L'accordo prevede, inoltre, una precisa ripartizione delle spese per il mantenimento del minore, con un contributo mensile a carico della madre, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie e alla mensa scolastica.
Il Tribunale, dopo aver verificato la conformità dell'accordo alle norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume, ha omologato le intese raggiunte dalle parti, ritenendo che esse tutelassero adeguatamente l'interesse del minore e garantissero un regime di bigenitorialità effettivamente praticabile. In particolare, il giudice ha sottolineato come non emergessero elementi che potessero mettere in dubbio l'idoneità dei genitori a svolgere il proprio ruolo e la loro capacità di assumere decisioni condivise nell'interesse del figlio.
La sentenza, dunque, conferma l'importanza di valorizzare gli accordi raggiunti dai genitori in materia di separazione e affidamento dei figli, purché tali accordi siano conformi alla legge e tutelino primariamente l'interesse del minore. Il procedimento proseguirà separatamente per la decisione sulla domanda di divorzio. Le spese legali sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione del pieno accordo raggiunto.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.