TRIBUNALE DI NOVARA
Sentenza n. 547/2021 del 02-08-2021
principi giuridici
Nel contratto di compravendita, la disciplina speciale della garanzia per vizi di cui agli artt. 1490 e 1492 c.c. prescinde dall'applicazione dell'art. 1455 c.c., sicché, accertata la sussistenza di un vizio che renda la cosa inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuisca in modo apprezzabile il valore, il compratore può esperire l'azione redibitoria o estimatoria, a prescindere dalla gravità del vizio stesso.
La clausola "visto e piaciuto" inserita in un contratto di compravendita esonera il venditore dalla garanzia per i vizi della cosa venduta limitatamente a quelli riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede, non operando per i vizi occulti emersi successivamente ai normali controlli eseguiti anteriormente all'acquisto.
In caso di risoluzione del contratto di compravendita per vizi della cosa, il venditore è tenuto a restituire il prezzo e a rimborsare al compratore le spese legittimamente sostenute per la vendita, incluse quelle di custodia del bene, anche se successive alla domanda giudiziale, in quanto gli effetti della risoluzione retroagiscono alla data della stipula del contratto.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Vizi occulti e garanzia nella compravendita: quando la clausola "visto e piaciuto" non basta
La pronuncia in commento affronta un caso di compravendita di un natante usato, in cui l'acquirente, dopo aver concluso l'affare, lamentava la presenza di vizi occulti e difformità rispetto a quanto pattuito. La vicenda, giunta in appello, offre lo spunto per analizzare i limiti della garanzia per vizi nella compravendita e l'efficacia della clausola "visto e piaciuto".
Nel caso specifico, l'acquirente aveva citato in giudizio il venditore, chiedendo la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, lamentando che il motore montato sull'imbarcazione avesse un numero di matricola diverso da quello indicato nel libretto, corrispondente a un modello più vecchio, e che fossero assenti accessori promessi. Il venditore si era difeso eccependo la clausola "visto e piaciuto" contenuta nel contratto, sostenendo che l'acquirente avesse avuto modo di esaminare il natante prima dell'acquisto.
Il Tribunale, confermando sostanzialmente la decisione di primo grado, ha rigettato l'appello principale del venditore e accolto parzialmente quello incidentale dell'acquirente. I giudici hanno ribadito che la clausola "visto e piaciuto" non esonera il venditore dalla responsabilità per vizi occulti o non facilmente riconoscibili con l'ordinaria diligenza. Nel caso di specie, la difformità del motore rispetto a quanto indicato nel libretto e i problemi di funzionamento del natante sono stati considerati vizi non facilmente rilevabili al momento dell'acquisto.
Il Tribunale ha sottolineato che, ai sensi degli articoli 1490 e 1492 del codice civile, il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. In presenza di tali vizi, l'acquirente può scegliere tra la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.
Nel caso in esame, i giudici hanno ritenuto che i vizi riscontrati rendessero il natante inidoneo all'uso e ne diminuissero in modo apprezzabile il valore, giustificando la risoluzione del contratto. Hanno inoltre condannato il venditore a risarcire all'acquirente i danni subiti, consistenti nelle spese sostenute per il ricovero del natante e per l'assicurazione.
La decisione del Tribunale ribadisce l'importanza della garanzia per vizi nella compravendita e sottolinea che la clausola "visto e piaciuto" non può essere interpretata in modo da escludere la responsabilità del venditore per vizi occulti o non facilmente riconoscibili. La pronuncia evidenzia, inoltre, l'onere del venditore di agire in buona fede e di informare correttamente l'acquirente sulle caratteristiche del bene venduto.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.