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TRIBUNALE DI NOVARA

Sentenza n. 75/2022 del 25-06-2022

principi giuridici

Il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e provare di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento, corrispondenti alla declaratoria generale e al profilo professionale del superiore livello invocato, avendone assunto la responsabilità diretta ed esercitandole con il livello di autonomia ed iniziativa corrispondente alla qualifica rivendicata.

Il licenziamento ritorsivo presuppone l'accertamento di un motivo illecito determinante e dell'assenza di altre ragioni lecite determinanti il recesso.

In materia di illecito disciplinare nel rapporto di lavoro privato, i principi di immediatezza della contestazione e tempestività della irrogazione della sanzione devono intendersi in senso relativo, compatibili con un intervallo di tempo necessario ad una adeguata valutazione della gravità dell'addebito e delle giustificazioni fornite dal dipendente.

In tema di sanzioni disciplinari, la garanzia di pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica laddove il licenziamento faccia riferimento a situazioni concretanti violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Licenziamento per Giusta Causa e Ritorsione: Confini e Valutazioni Giudiziali


La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda lavorativa, originata da un rapporto di coniugio poi sfociato in separazione, che ha visto contrapposti una lavoratrice e la società datrice di lavoro, di cui il coniuge era titolare. La lavoratrice aveva adito il Tribunale del ### lamentando un sotto-inquadramento rispetto alle mansioni svolte e contestando la legittimità del licenziamento per giusta causa intimatole, ritenendolo ritorsivo e, comunque, sproporzionato rispetto agli addebiti mossi.
La ricorrente, assunta con mansioni di aiutante commessa, rivendicava un inquadramento superiore, sostenendo di aver svolto mansioni direttive e di gestione del negozio. Il Tribunale, tuttavia, ha respinto tale domanda, evidenziando come la lavoratrice non avesse fornito prova di aver esercitato un autonomo potere direzionale e di gestione, elementi caratterizzanti il livello contrattuale superiore rivendicato. Le testimonianze raccolte, infatti, non avevano suffragato la tesi della ricorrente, non emergendo un suo ruolo di gestione autonoma del negozio e dei dipendenti.
Quanto al licenziamento, la lavoratrice ne contestava la validità, ritenendolo una ritorsione legata ai contrasti personali con l'ex coniuge e datore di lavoro. In subordine, ne eccepiva l'illegittimità per assenza di giusta causa, tardività della contestazione disciplinare e sproporzione della sanzione. Il Tribunale ha respinto anche queste censure.
I giudici hanno preliminarmente richiamato il principio secondo cui, in caso di licenziamento ritenuto ritorsivo, spetta al datore di lavoro provare l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso. Solo in caso di prova apparente di tali motivi, incombe sul lavoratore dimostrare l'intento ritorsivo e l'illiceità del motivo unico e determinante del recesso.
Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto sussistente la giusta causa addotta dal datore di lavoro, basata su una contestazione disciplinare relativa a comportamenti aggressivi e minacciosi tenuti dalla lavoratrice nei confronti del datore di lavoro e di un altro dipendente, con turbativa dell'attività aziendale. Tali fatti, confermati da testimonianze, sono stati ritenuti idonei a ledere il vincolo fiduciario e a rendere impossibile la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di lavoro.
Il Tribunale ha altresì respinto le contestazioni relative alla tardività della contestazione disciplinare, ritenendo congruo il lasso di tempo intercorso tra i fatti e la contestazione, e alla sproporzione della sanzione, evidenziando come i comportamenti contestati integrassero una violazione dei doveri fondamentali del lavoratore, tali da giustificare il licenziamento per giusta causa.
La sentenza ha quindi concluso per la legittimità del licenziamento, rigettando integralmente il ricorso della lavoratrice.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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