TRIBUNALE DI NOVARA
Sentenza n. 323/2023 del 03-05-2023
principi giuridici
L'art. 4-novies del d.l. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019, ha introdotto una norma di interpretazione autentica dell'art. 1, co. 8, del d.l. n. 193/2016, stabilendo che la delibera motivata prevista dall'art. 43, co. 4, del r.d. n. 1611/1933 è necessaria esclusivamente nei casi in cui le controversie vertano su tematiche riservate all'Avvocatura dello Stato su base convenzionale; in caso contrario, l'### delle ### di ### può stare in giudizio mediante propri dipendenti o avvocati del libero foro senza necessità di delibera.
La creazione dell'### delle ### - ### (art. 1 d.l. 193/2016, convertito in l. 225/2016) ha determinato la creazione di un'unica entità esattoriale con competenza sull'intero territorio nazionale, rendendo inapplicabile l'art. 46 del d.P.R. 602/1973. Ai fini dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, è necessario fare riferimento al domicilio fiscale del debitore principale.
Nelle opposizioni a cartella di pagamento, ad eccezione di quelle vertenti su crediti previdenziali, il concessionario della gestione del servizio di riscossione è l'unico legittimato passivo necessario.
Nei casi di finanziamento ex lege n. 662/1996 attraverso l'intervento del ### di ### per le piccole e medie imprese, devono distinguersi il rapporto privatistico tra istituto finanziatore e impresa beneficiaria e quello, di natura pubblicistica, tra ### (quale gestore del ### e impresa beneficiaria, fondato sulla garanzia prevista dalla legge e sulla surroga legale dell'istituto finanziatore ex art. 2, co. 4, d.m. 20.06.2005.
In materia di finanziamenti ex lege n. 662/1996, la legittimità del ricorso alla riscossione coattiva mediante ruolo esattoriale trova fondamento nell'art. 9, co. 5, d.lgs. 123/1998 e nell'art. 8-bis d.l. 3/2015, senza necessità di precostituire un valido titolo esecutivo.
Il disconoscimento della copia di una scrittura deve essere fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia, con specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che viene contestato.
La nullità derivata del contratto di fideiussione a valle di un'intesa anticoncorrenziale a monte è limitata alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ### dichiarati nulli dal provvedimento della ### d'### n. 55/2005, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti.
La decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. può essere oggetto di deroga convenzionale.
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testo integrale
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sintesi e commento
Riscossione Coattiva Tramite Ruolo e Garanzia Pubblica: Legittimità dell'Azione Esattoriale Senza Preventivo Titolo Esecutivo
La pronuncia in esame affronta la questione della legittimità della riscossione coattiva tramite ruolo di un credito derivante dall'escussione di una garanzia pubblica, in assenza di un preventivo titolo esecutivo giudiziale. La vicenda trae origine dall'opposizione a una cartella di pagamento emessa da un ente di riscossione, su mandato di un soggetto gestore di un fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, nei confronti di un fideiussore di una società inadempiente a un finanziamento garantito dal fondo.
L'opponente contestava la legittimità dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento, sostenendo l'assenza di un titolo esecutivo, la natura privatistica del credito, la carenza di legittimazione attiva del soggetto gestore del fondo, l'inesistenza o nullità dei rapporti bancari sottostanti e l'invalidità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, oltre all'intervenuta liberazione del fideiussore.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, affermando la legittimità della riscossione coattiva tramite ruolo nel caso di specie. Il giudice ha evidenziato la natura pubblicistica del rapporto tra il soggetto gestore del fondo e l'impresa beneficiaria, derivante dalla garanzia prevista dalla legge e dalla surroga legale dell'ente finanziatore. Tale rapporto, a differenza di quello privatistico tra istituto finanziatore e impresa, è regolato da una fonte legale e svolge una funzione di garanzia pubblica.
Il Tribunale ha richiamato la normativa di riferimento, in particolare l'art. 9, co. 5, del D. Lgs. n. 123/1998 e l'art. 8 bis del D.L. n. 3/2015, che consentono il recupero dei crediti derivanti da finanziamenti garantiti dal fondo tramite iscrizione a ruolo, senza necessità di un preventivo titolo esecutivo. Il giudice ha inoltre sottolineato che la revoca del finanziamento non è un presupposto indefettibile per l'attivazione della procedura di riscossione coattiva, essendo sufficiente l'inadempimento dell'impresa beneficiaria.
Il Tribunale ha respinto le contestazioni relative alla sussistenza del credito, ritenendo che la documentazione prodotta fosse idonea a dimostrare l'esistenza del credito e la conoscenza da parte dell'opponente dell'escussione della garanzia. Il giudice ha inoltre affermato la validità dei rapporti bancari sottostanti e la legittimità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nei contratti di fideiussione.
Infine, il Tribunale ha evidenziato che le contestazioni di merito avrebbero dovuto essere proposte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introdotto dall'opponente avverso il decreto ottenuto dall'istituto di credito.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.