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TRIBUNALE DI NUORO

Sentenza n. 65/2020 del 10-02-2020

principi giuridici

La natura privata di una strada aperta al pubblico transito non esclude di per sé la responsabilità del Comune per i danni derivanti dalla sua omessa manutenzione o dalla mancata vigilanza su situazioni di pericolo provenienti da fondi privati adiacenti, qualora l'amministrazione sia tenuta, per la destinazione dell'area o per le sue condizioni oggettive, alla sua manutenzione o abbia omesso di attivarsi per rimuovere o segnalare tali pericoli.

In materia di responsabilità civile per danni derivanti da insidia stradale, la condotta del danneggiato può rilevare ai fini della commisurazione del danno risarcibile, in proporzione alla gravità della sua colpa, ovvero essere idonea ad elidere completamente il nesso di causalità tra la cosa e il danno, qualora quest'ultimo fosse evitabile con l'ordinaria diligenza.

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, il giudice deve tenere conto di tutti i profili che vengono in rilievo nel caso di specie, quali l'età del danneggiato, l'entità della menomazione subita e la sofferenza interiore patita, al fine di garantire l'integralità del risarcimento, evitando duplicazioni risarcitorie.

In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, gli interessi compensativi devono essere calcolati sulla somma che esprime il danno all'epoca dell'illecito, rivalutata annualmente, al fine di evitare la rivalutazione degli interessi stessi.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Responsabilità dell'Ente Locale per Sinistro Stradale: Concorso di Colpa e Obblighi di Custodia


La pronuncia del Tribunale di Nuoro affronta un caso di risarcimento danni conseguente a un grave incidente stradale, verificatosi all'interno del centro abitato di un Comune sardo. Un soggetto, alla guida della propria autovettura, precipitava in un burrone a margine della carreggiata, riportando lesioni gravissime. L'attore adduceva la responsabilità del Comune, in quanto ente proprietario e/o custode della strada, per omessa manutenzione e insufficiente segnalazione del pericolo. Il Comune si difendeva eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la strada fosse di proprietà privata e non avesse mai assunto la custodia dell'area.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione preliminare, riqualificandola come eccezione di merito. Ha infatti precisato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. non grava solo sul proprietario, ma anche su chi esercita un effettivo potere fisico sulla cosa, con il dovere di custodirla e vigilarla. Il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui il Comune che consente l'uso pubblico di un'area privata si assume l'obbligo di accertarsi che la manutenzione non sia trascurata, rispondendo dei danni cagionati agli utenti.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 2051 c.c., in quanto l'incidente si era verificato su una strada cittadina, all'interno di un'area tipicamente soggetta al controllo dell'ente locale. Il Tribunale ha evidenziato come il Comune non avesse adottato le necessarie misure per segnalare il pericolo rappresentato dal dislivello a margine della strada, protetto unicamente da una rete metallica inadeguata.
Tuttavia, il Tribunale ha riconosciuto un concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., in quanto questi, pur conoscendo i luoghi, non aveva tenuto una condotta di guida sufficientemente prudente, adeguata alle condizioni di scarsa visibilità e alla conformazione della strada. Il Tribunale ha ritenuto che un comportamento più avveduto avrebbe potuto scongiurare l'incidente o limitarne le conseguenze.
Pertanto, il Tribunale ha ripartito la responsabilità tra le parti in misura paritaria, riducendo del 50% l'ammontare del risarcimento dovuto dal Comune. Il Tribunale ha liquidato il danno patrimoniale derivante dalla perdita del veicolo, nonché il danno non patrimoniale, comprensivo del danno biologico permanente e temporaneo, tenendo conto della personalizzazione del danno in ragione delle sofferenze patite dalla vittima.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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