TRIBUNALE DI NUORO
Sentenza n. 408/2022 del 27-06-2022
principi giuridici
La responsabilità ex art. 2051 c.c. del proprietario o gestore di una strada aperta al pubblico transito si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese le barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale.
In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, rileva ai fini del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, senza che ciò escluda la necessità di accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un'adeguata barriera avrebbe potuto opporre all'urto da parte del mezzo.
In tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima; mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Omessa Installazione di Barriere di Sicurezza Stradale e Responsabilità dell'Ente Custode
La pronuncia in esame trae origine da un tragico incidente stradale verificatosi nel territorio di un Comune, in cui una persona ha perso la vita a seguito della fuoriuscita del proprio veicolo dalla sede stradale e della successiva caduta in una scarpata. I familiari della vittima hanno citato in giudizio l'ente comunale, ritenendolo responsabile del sinistro per non aver provveduto all'installazione di adeguate barriere di protezione lungo il tratto di strada in questione.
Gli attori hanno fondato la propria pretesa risarcitoria sull'articolo 2051 del Codice Civile, che disciplina la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, o, in subordine, sull'articolo 2043, relativo alla responsabilità aquiliana. Il Comune si è difeso eccependo l'esclusiva responsabilità della vittima nella causazione del sinistro, sostenendo che la stessa conosceva bene la strada e avrebbe dovuto percorrerla con maggiore prudenza. Il Comune ha chiamato in causa la propria compagnia assicurativa, al fine di essere manlevato in caso di condanna.
Il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda attorea, riconoscendo la responsabilità del Comune nella misura del 50%. Il giudice ha fondato la propria decisione sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio (CTU) e sulle testimonianze acquisite nel corso del giudizio. In particolare, è emerso che la strada presentava un dislivello di circa nove metri rispetto alla sottostante via, e che l'assenza di barriere di protezione adeguate aveva contribuito in modo significativo alla gravità delle conseguenze del sinistro.
Il Tribunale ha sottolineato che, in materia di responsabilità ex articolo 2051 del Codice Civile, la custodia esercitata dall'ente proprietario o gestore della strada si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, comprese le barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale. Pur riconoscendo che la normativa non impone l'obbligo di installare guardrail su tutte le strade urbane, il giudice ha evidenziato che l'amministrazione comunale era comunque tenuta a valutare, in concreto, se la strada potesse costituire un rischio per l'incolumità degli utenti, alla luce delle sue particolari caratteristiche.
Tuttavia, il Tribunale ha anche riconosciuto un concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro, ritenendo che la stessa avesse tenuto una velocità non adeguata alle condizioni della strada. Pertanto, l'ammontare del risarcimento è stato ridotto del 50%.
Il Tribunale ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale in favore dei fratelli della vittima, quantificandolo sulla base dei criteri indicati dalle tabelle del Tribunale di Roma. È stata invece rigettata la domanda di risarcimento del danno tanatologico, in quanto non è stato dimostrato che la vittima sia sopravvissuta all'incidente per un apprezzabile lasso di tempo.
Infine, il Tribunale ha accolto la domanda del Comune nei confronti della compagnia assicurativa, condannando quest'ultima a tenere indenne l'ente locale nei limiti della polizza assicurativa.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.