TRIBUNALE DI ORISTANO
Sentenza n. 4/2022 del 10-01-2022
principi giuridici
Nei contratti di credito collegati, l'azione di risoluzione del contratto di credito per inadempimento del fornitore è soggetta ai termini di decadenza e prescrizione previsti dal Codice del Consumo per la denuncia dei vizi e delle difformità del bene fornito.
La valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto di fornitura, e conseguentemente del contratto di finanziamento collegato, deve essere effettuata secondo i criteri di cui all'art. 1455 c.c., tenendo conto sia dell'entità oggettiva dell'inadempimento, sia dell'interesse che la parte creditrice intende realizzare con il contratto, valutando se l'inadempimento abbia generato un'alterazione notevole dell'equilibrio e della complessiva economia del contratto.
È legittima la clausola contrattuale che prevede il computo degli interessi di mora sulle rate scadute comprensive della quota capitale e di quella interessi, in conformità all'art. 3 della delibera ### del 9.02.2000, dettata in attuazione dell'art. 120 TUB in relazione ai finanziamenti con piano di rimborso rateale, nel testo vigente all'epoca della stipula del contratto.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Finanziamento Finalizzato all'Acquisto di Impianto Fotovoltaico: Profili di Collegamento Contrattuale e Tutela del Consumatore
La pronuncia del Tribunale di Oristano affronta una complessa vicenda relativa a un contratto di finanziamento stipulato per l'acquisto e l'installazione di un impianto fotovoltaico, analizzando i profili di collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e quello di fornitura, nonché le tutele previste per il consumatore in caso di inadempimento del fornitore.
La vicenda trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo promosso da due soggetti, i quali avevano ricevuto un'ingiunzione di pagamento da parte di una società finanziaria, a titolo di debito residuo derivante da un contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto di un impianto fotovoltaico. Gli opponenti contestavano il diritto della società finanziaria ad agire nei loro confronti, eccependo l'inadempimento della società fornitrice dell'impianto e contestando la misura del credito azionato, ritenendo applicati interessi, competenze e costi non concordati.
In particolare, gli opponenti lamentavano che l'impianto installato non avesse le caratteristiche promesse, che il costo fosse eccessivo rispetto al valore reale dell'impianto, che fosse stata fornita documentazione contrattuale incompleta e che, a causa di ritardi nella presentazione della pratica al ### avessero perso la possibilità di ottenere gli incentivi statali previsti.
Il Tribunale, dopo aver esaminato le eccezioni preliminari sollevate dagli opponenti, le ha ritenute infondate. Nel merito, il giudice ha analizzato la domanda di risoluzione del contratto di finanziamento per inadempimento della società fornitrice, ai sensi dell'art. 125-quinquies del ### bancario. Tale norma prevede che, nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento del fornitore, il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se ricorrono le condizioni di cui all'art. 1455 del codice civile (inadempimento di non scarsa importanza).
Il Tribunale ha ritenuto che, nel caso di specie, non sussistessero i presupposti per la risoluzione del contratto di fornitura, in quanto l'inadempimento della società fornitrice non era di gravità tale da giustificare lo scioglimento del contratto. In particolare, il giudice ha rilevato che l'impianto era stato regolarmente installato e funzionante, e che la riduzione della redditività dell'impianto, dovuta al ritardo nell'allaccio alla rete e alla conseguente perdita degli incentivi statali, non era sufficiente a configurare un inadempimento di non scarsa importanza.
Il Tribunale ha inoltre rigettato la domanda di annullamento del contratto di finanziamento, ritenendo che, in assenza di una specifica previsione normativa, l'opponente avrebbe dovuto domandare l'annullamento del contratto di fornitura, piuttosto che chiedere direttamente l'annullamento del contratto di finanziamento. Infine, il giudice ha rigettato l'eccezione di nullità delle clausole relative agli interessi di mora, ritenendo che fossero conformi alla normativa vigente.
In definitiva, il Tribunale ha rigettato l'opposizione e le domande riconvenzionali proposte dagli opponenti, confermando il decreto ingiuntivo opposto. Tuttavia, il giudice ha disposto la compensazione delle spese di lite, in considerazione della particolare complessità giuridica e di fatto delle questioni trattate.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.