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TRIBUNALE DI ORISTANO

Sentenza n. 362/2023 del 26-06-2023

principi giuridici

Nel contratto di appalto, la polizza fideiussoria rilasciata a garanzia dell'esatto adempimento costituisce una penale esigibile dal creditore nei confronti di un terzo, ai sensi dell'art. 1382, comma 2, c.c., senza necessità di fornire la prova del danno subito.

Nel contratto di appalto, l'avvenuto pagamento all'appaltatore della somma liquidata per lo stato di avanzamento lavori preclude al committente la possibilità di opporre in compensazione il diritto alla restituzione dell'anticipo, non verificandosi la condizione di recupero dell'anticipazione prevista dall'art. 22 del capitolato.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Risoluzione Contrattuale di Appalto e Escussione di Polizze Fideiussorie: Profili di Legittimità e Responsabilità


La pronuncia in esame trae origine da una controversia relativa a un contratto di appalto per la riqualificazione di un'area sportiva, stipulato tra un Comune e una società. A seguito di una serie di eventi, tra cui modifiche al progetto iniziale, contestazioni di inadempimento e sospensioni dei lavori, il Comune ha risolto unilateralmente il contratto, incamerando le polizze fideiussorie rilasciate a garanzia dell'anticipo e dell'esatta esecuzione dei lavori.
La società appaltatrice ha contestato la legittimità della risoluzione contrattuale e l'escussione delle polizze, adducendo vizi nel progetto iniziale, mancata specificazione dei danni subiti dal Comune e omessa concessione dei termini per presentare controdeduzioni. Il Comune si è difeso sostenendo la legittimità della propria condotta, evidenziando i gravi inadempimenti della società e la corretta applicazione delle clausole contrattuali. Nel giudizio è stata coinvolta anche la compagnia assicurativa che aveva rilasciato le polizze, la quale ha eccepito la riduzione del massimale della polizza a garanzia dell'anticipo e ha chiesto di essere tenuta indenne dalla società appaltatrice in caso di escussione.
Il giudice ha rigettato integralmente le domande della società appaltatrice, ritenendo legittima la risoluzione del contratto da parte del Comune. In particolare, il Tribunale ha evidenziato che le modifiche al progetto iniziale erano state approvate dalla società, che quest'ultima si era resa sistematicamente inadempiente agli obblighi contrattuali e che il Comune aveva correttamente contestato gli addebiti, concedendo i termini per le controdeduzioni. Quanto all'escussione delle polizze, il giudice ha affermato che la polizza a garanzia dell'anticipo era pienamente escutibile, in quanto la società non aveva completato i lavori, e che la polizza a garanzia dell'esatto adempimento poteva essere escussa a titolo di penale, senza necessità di provare il danno subito dal Comune.
Il Tribunale ha altresì rigettato le domande della compagnia assicurativa, ritenendo infondata l'eccezione di riduzione del massimale della polizza a garanzia dell'anticipo e negando il diritto di regresso nei confronti della società appaltatrice, in quanto la compagnia non aveva ancora effettuato alcun pagamento. Infine, il giudice ha condannato la società appaltatrice al risarcimento delle spese processuali sostenute dal Comune e dal progettista, nonché al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni per lite temeraria, ravvisando un comportamento doloso nella condotta processuale della società.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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