TRIBUNALE DI PALERMO
Sentenza n. 3885/2018 del 14-09-2018
principi giuridici
In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, la mancata opposizione del conduttore alla disdetta comunicata dal locatore e il rilascio dell'immobile alla scadenza contrattuale senza contestazioni escludono l'interesse del conduttore a far valere la nullità della disdetta, configurandosi una rinuncia al diritto alla rinnovazione del contratto.
In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, l'abuso del potere di disdetta da parte del locatore, che non adibisca l'immobile all'uso dichiarato entro sei mesi dalla riconsegna, determina una presunzione iuris tantum del danno risarcibile in favore del conduttore, liquidabile equitativamente dal giudice nel limite massimo di quarantotto mensilità del canone di locazione percepito prima della disdetta, salvo prova contraria da parte del locatore circa l'assenza di pregiudizi subiti dal conduttore.
In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, il risarcimento del danno conseguente all'illegittimo diniego di rinnovo del contratto di locazione, liquidato ai sensi dell'art. 31 della legge n. 392 del 1978, costituisce credito di valuta, non assoggettabile a rivalutazione monetaria, ma produttivo di interessi legali dalla data della domanda.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
La pronuncia in esame affronta una controversia relativa alla disdetta di un contratto di locazione ad uso commerciale e alle conseguenti richieste risarcitorie avanzate dal conduttore.
Nel caso specifico, il conduttore aveva intimato sfratto alla prima scadenza contrattuale, adducendo la necessità di utilizzare l'immobile per attività connesse alla propria attività commerciale. Successivamente, il conduttore, verificando che l'immobile non era stato adibito all'uso dichiarato, ha agito in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 31 della Legge n. 392/1978, nonché l'indennità per perdita di avviamento commerciale.
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato inammissibile la domanda di accertamento della nullità della disdetta, ritenendo che il conduttore, avendo rilasciato l'immobile senza opporsi, avesse implicitamente rinunciato al diritto di contestare la validità della stessa.
Tuttavia, il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria basata sull'art. 31 della Legge n. 392/1978, norma che sanziona l'abuso del diritto di disdetta da parte del locatore. I giudici hanno sottolineato che, in tali casi, grava sul locatore l'onere di dimostrare di aver effettivamente adibito l'immobile all'uso dichiarato entro sei mesi dal rilascio, o di aver avuto un impedimento non imputabile. Nel caso di specie, il locatore non ha fornito prova sufficiente dell'effettivo utilizzo dell'immobile nei termini prescritti.
Il Tribunale ha quindi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, quantificandolo nella misura massima prevista dalla legge, pari a quarantotto mensilità del canone di locazione. Nel calcolo del danno risarcibile, il giudice ha tenuto conto del maggior canone che il conduttore aveva dovuto sostenere per la nuova locazione, escludendo invece l'indennità per perdita di avviamento commerciale, non spettante nel caso di locazioni ad uso professionale, e le spese di ristrutturazione del nuovo immobile.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.