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TRIBUNALE DI PALERMO

Sentenza n. 4008/2018 del 21-09-2018

principi giuridici

L'azione confessoria servitutis richiede all'attore la prova rigorosa del titolo costitutivo della servitù o, in mancanza, la dimostrazione dell'esercizio ultraventennale del passaggio sul fondo altrui, non essendo sufficiente la mera allegazione dell'esistenza di un viottolo.

La costituzione di una servitù coattiva di passaggio presuppone l'interclusione del fondo dominante, da intendersi come mancanza di accesso alla via pubblica, e la valutazione comparativa dei fondi confinanti al fine di individuare il tracciato che, pur arrecando minor danno al fondo servente, assicuri al fondo dominante l'accesso alla via pubblica.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Servitù di Passaggio: Onere della Prova e Valutazione dell'Interclusione del Fondo


La pronuncia in esame affronta una controversia relativa all'esistenza e all'ampliamento di una servitù di passaggio su fondi agricoli limitrofi. La vicenda trae origine dalla pretesa di un soggetto di vedersi riconosciuto un diritto di passaggio mulattiero su una stradella che attraversava le proprietà di altri, con l'ulteriore richiesta di ampliare tale passaggio per consentire il transito di mezzi meccanici. In subordine, l'attore chiedeva il ripristino della mulattiera, asserendo che la sua fruizione fosse stata compromessa da lavori di spianamento eseguiti dai convenuti.
Il Tribunale ha rigettato integralmente le domande dell'attore. In primo luogo, ha evidenziato che, trattandosi di un'azione volta al riconoscimento di un diritto reale di godimento su fondo altrui (azione confessoria servitutis), gravava sull'attore l'onere di fornire la piena prova dell'esistenza del titolo costitutivo della servitù, ovvero di dimostrare l'esercizio ultraventennale del passaggio pedonale sul fondo servente. Tale prova non è stata ritenuta raggiunta, in quanto l'attore non ha prodotto alcun documento idoneo a dimostrare la costituzione pregressa della servitù e le testimonianze raccolte sono state giudicate vaghe e generiche.
In secondo luogo, il Tribunale ha esaminato la domanda subordinata di costituzione di una servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile. A tal riguardo, ha richiamato i principi in materia di interclusione del fondo, evidenziando che la servitù coattiva può essere imposta solo se il fondo dominante sia effettivamente intercluso, ovvero privo di accesso alla via pubblica. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che il fondo dell'attore non fosse intercluso, in quanto accessibile, seppur con difficoltà, attraverso una corte di pertinenza di cui l'attore era comproprietario. Inoltre, il Tribunale ha evidenziato che, qualora si fosse ritenuto necessario costituire una servitù a carico di fondi confinanti, la scelta di gravarla sui fondi dei convenuti sarebbe stata erronea, alla luce dello stato dei luoghi accertato dai consulenti tecnici d'ufficio.
Infine, il Tribunale ha sottolineato che, anche nella costituzione di una servitù coattiva, devono essere accertati i requisiti della vicinitas e della utilitas, ovvero la prossimità tra i fondi e l'utilità che la servitù arreca al fondo dominante. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che il percorso più idoneo per la costituzione della servitù sarebbe stato quello che interessava fondi di proprietà di soggetti estranei al giudizio.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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