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TRIBUNALE DI PALERMO

Sentenza n. 2650/2021 del 22-06-2021

principi giuridici

Nell'azione negatoria, l'attore deve dimostrare, con ogni mezzo, anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido di proprietà, mentre incombe al convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore.

Il divieto di stillicidio di cui all'art. 908 c.c. può essere derogato solo in presenza di un titolo costitutivo di servitù ad hoc, il quale può derivare anche da usucapione.

Il danno da occupazione sine titulo di un immobile non sussiste in re ipsa, necessitando l'allegazione e la prova del danno-conseguenza, non essendo sufficiente la mera allegazione dell'occupazione illegittima.

La consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di circostanze di fatto la cui dimostrazione rientri nell'onere probatorio delle parti, né per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Controversia sulla Proprietà di una Copertura e Servitù di Stillicidio tra Fondi Confinanti


La pronuncia in esame trae origine da una disputa tra proprietari di immobili limitrofi in merito alla titolarità di una porzione di copertura e alla legittimità dello scarico di acque meteoriche. Gli attori, proprietari di un appartamento al piano terra con un vano distaccato e una chiostrina pertinenziale, contestavano al convenuto, proprietario di un immobile sovrastante, l'illegittima occupazione di una porzione del tetto del vano, trasformata in terrazza, e l'alterazione del sistema di smaltimento delle acque piovane, con conseguente stillicidio nella loro proprietà.
I proprietari dell'appartamento al piano terra adivano il Tribunale chiedendo accertarsi la piena ed esclusiva proprietà del tetto e dell'area sovrastante il vano distaccato, la cessazione dell'occupazione abusiva e dello stillicidio, nonché il risarcimento dei danni. Il convenuto si opponeva, rivendicando l'usucapione della porzione di tetto e del diritto di servitù di passaggio o di stillicidio, contestando l'illegittimità delle vedute e la realizzazione di opere da parte degli attori che pregiudicavano i suoi diritti.
Il Tribunale, qualificata l'azione promossa dagli attori come actio negatoria, ha accolto parzialmente le loro domande. I giudici hanno ritenuto che gli attori avessero fornito prova sufficiente del loro diritto di proprietà sul vano distaccato e sulla relativa copertura, mentre il convenuto non era riuscito a dimostrare il possesso continuato e pacifico per il tempo necessario all'usucapione. In particolare, la perizia tecnica disposta nel corso del giudizio aveva accertato che la terrazza realizzata dal convenuto non esisteva nella sua attuale conformazione in un periodo antecedente a quello utile per l'usucapione.
Di conseguenza, il Tribunale ha condannato il convenuto a rilasciare la porzione di tetto illegittimamente occupata e a cessare lo stillicidio delle acque meteoriche, rimuovendo le opere realizzate a tal fine. Tuttavia, è stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni, non avendo gli attori fornito alcuna prova concreta del pregiudizio subito a causa dell'occupazione e dello stillicidio. Sono state altresì rigettate le domande riconvenzionali del convenuto, per carenza di allegazione e prova in merito alla violazione delle distanze legali e all'illegittimità delle opere realizzate dagli attori. Le spese di lite sono state ripartite tra le parti in ragione della reciproca soccombenza.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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