TRIBUNALE DI PALERMO
Sentenza n. 4015/2022 del 06-10-2022
principi giuridici
L'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., è ammissibile solo qualora l'opponente provi di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento monitorio per irregolarità della notificazione, caso fortuito o forza maggiore, da intendersi quest'ultima quale forza esterna ostativa in modo assoluto e fatto di carattere oggettivo avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento per forza propria.
La domanda di condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. richiede la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave, sia dell'elemento oggettivo del danno concretamente subito e derivante dal comportamento processuale della controparte, non essendo sufficiente la mera opinabilità del diritto fatto valere.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Tardività dell'Opposizione a Decreto Ingiuntivo e Nozione di Forza Maggiore
La pronuncia del Tribunale di Palermo affronta il tema dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, disciplinata dall'articolo 650 del codice di procedura civile, con particolare riferimento alla nozione di "forza maggiore" quale causa giustificativa del mancato rispetto dei termini ordinari per l'opposizione.
La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma di denaro, relativa a lavori di ristrutturazione eseguiti in un immobile. Il soggetto ingiunto ha proposto opposizione oltre il termine previsto dalla legge, invocando la sussistenza di una causa di forza maggiore, consistente in gravi problemi di salute del figlio, sfociati nel decesso. L'opponente sosteneva che tali eventi familiari avrebbero impedito di avere tempestiva conoscenza della notifica del decreto ingiuntivo e, conseguentemente, di proporre opposizione nei termini.
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione tardiva. Il giudice ha richiamato l'articolo 650 del codice di procedura civile, evidenziando come l'opposizione tardiva sia ammissibile solo qualora l'opponente dimostri di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per irregolarità della notificazione, caso fortuito o forza maggiore. Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto che le circostanze invocate dall'opponente, pur dolorose, non potessero essere qualificate come causa di forza maggiore, intesa come forza esterna ostativa in modo assoluto e fatto di carattere oggettivo avulso dall'umana volontà.
Il giudice ha motivato la decisione sottolineando che i problemi di salute del figlio, pur gravi, non avevano riguardato direttamente l'opponente e non avevano impedito in modo assoluto l'acquisizione della conoscenza dell'atto. Inoltre, il Tribunale ha evidenziato che la diagnosi della malattia del figlio era successiva alla notifica del decreto ingiuntivo, quando era ancora possibile proporre opposizione tempestiva. Il Tribunale ha rilevato che l'opponente non aveva ritirato l'atto presso l'ufficio postale, consentendo che la notifica si perfezionasse per compiuta giacenza, e che avrebbe potuto incaricare un professionista per gestire la pratica e formulare l'opposizione nei termini di legge.
Il Tribunale ha rigettato anche la domanda di risarcimento danni per lite temeraria avanzata dalla parte opposta, ritenendo non provata la malafede o la colpa grave dell'opponente, né l'esistenza di un danno specifico non compensato dalla rifusione delle spese legali. Le spese di lite sono state poste a carico dell'opponente, in quanto parte soccombente.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.