TRIBUNALE DI PALERMO
Sentenza n. 2865/2023 del 13-06-2023
principi giuridici
In tema di azione di responsabilità contro amministratori di società di capitali, la mancata tempestiva adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2447 c.c., e il conseguente verificarsi della causa di scioglimento, non si fonda sulla mera condotta omissiva, bensì postula il compimento di atti di gestione non conservativi, gravando sulla parte che agisce in giudizio l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, ossia la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, mentre spetta agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari.
In tema di azione di responsabilità contro amministratori di società di capitali, il danno imputabile agli amministratori per la violazione del precetto di cui all'art. 2485 c.c. non può farsi automaticamente corrispondere alla perdita incrementale derivante dalla prosecuzione dell'attività, poiché non tutta la perdita riscontrata dopo il verificarsi della causa di scioglimento può essere riferita alla prosecuzione dell'attività medesima, potendo in parte comunque prodursi anche in pendenza della liquidazione o durante il fallimento, per il solo fatto della svalutazione dei cespiti aziendali.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Azione di Responsabilità contro Amministratori e Sindaci: la Valutazione delle Condotte Gestorie e l'Onere della Prova
La pronuncia in commento trae origine da un'azione di responsabilità promossa dalla curatela fallimentare di una società per azioni nei confronti degli ex amministratori e sindaci, volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti da presunte condotte di mala gestio.
La curatela contestava, in particolare, la "cessione" di alcune concessioni demaniali a favore di una società ritenuta riconducibile alla stessa compagine sociale della fallita, l'esecuzione di lavori extra non pattuiti nell'ambito di contratti di costruzione navale con una società terza, e la mancata ricapitalizzazione della società a fronte di perdite significative, con conseguente prosecuzione dell'attività in una situazione di sottocapitalizzazione.
Il Tribunale, dopo aver ripercorso i principi generali in materia di responsabilità degli amministratori e dei sindaci, ha esaminato analiticamente le singole contestazioni mosse dalla curatela.
In relazione alla presunta cessione illegittima delle concessioni demaniali, il Tribunale ha rilevato che, pur essendo consentito il subingresso nella titolarità di una concessione previa autorizzazione dell'autorità concedente, nel caso di specie non era stato allegato né dimostrato che la società cessionaria avesse acquisito la disponibilità di un complesso aziendale di cui la cedente era titolare, così ottenendo un'utilità economica.
Quanto alla vicenda dei contratti di costruzione navale, il Tribunale ha evidenziato la mancanza di documentazione contabile idonea a verificare i costi effettivamente sostenuti per la realizzazione delle imbarcazioni, rendendo impossibile stabilire se le commesse fossero ab origine antieconomiche o se la decisione di realizzare ulteriori imbarcazioni fosse stata adottata in violazione delle regole di buona amministrazione. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che la transazione conclusa con la società committente non avesse avuto carattere pregiudizievole per la società, in quanto aveva consentito di incassare un sovrapprezzo per i lavori extra eseguiti.
Infine, con riferimento alla mancata ricapitalizzazione della società, il Tribunale ha accertato che, a seguito di una consulenza tecnica d'ufficio, il patrimonio netto rettificato al 31 dicembre 2009 era negativo, facendo emergere una causa di scioglimento della società. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che non fosse stata fornita la prova del compimento di atti gestori in prospettiva non liquidatoria, e che il disavanzo maturato tra la data di accertamento della causa di scioglimento e la pronuncia di fallimento non potesse considerarsi quale danno imputabile agli amministratori, bensì dovesse essere ricondotto ai costi necessari per portare a termine le commesse già in fase di ultimazione e ai costi ineliminabili connessi all'attività di impresa.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata dalla curatela fallimentare, revocando il sequestro conservativo precedentemente autorizzato.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.