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ATTENZIONE: 2 provvedimenti con gli stessi estremi!

TRIBUNALE DI PALERMO

Sentenza n. 2865/2023 del 13-06-2023

principi giuridici

In tema di azione di responsabilità contro amministratori di società di capitali, la mancata tempestiva adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2447 c.c., e il conseguente verificarsi della causa di scioglimento, non si fonda sulla mera condotta omissiva, bensì postula il compimento di atti di gestione non conservativi, gravando sulla parte che agisce in giudizio l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, ossia la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, mentre spetta agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari.

In tema di azione di responsabilità contro amministratori di società di capitali, il danno imputabile agli amministratori per la violazione del precetto di cui all'art. 2485 c.c. non può farsi automaticamente corrispondere alla perdita incrementale derivante dalla prosecuzione dell'attività, poiché non tutta la perdita riscontrata dopo il verificarsi della causa di scioglimento può essere riferita alla prosecuzione dell'attività medesima, potendo in parte comunque prodursi anche in pendenza della liquidazione o durante il fallimento, per il solo fatto della svalutazione dei cespiti aziendali.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Azione di Responsabilità contro Amministratori e Sindaci: la Valutazione delle Condotte Gestorie e l'Onere della Prova


La pronuncia in commento trae origine da un'azione di responsabilità promossa dalla curatela fallimentare di una società per azioni nei confronti degli ex amministratori e sindaci, volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti da presunte condotte di mala gestio.
La curatela contestava, in particolare, la "cessione" di alcune concessioni demaniali a favore di una società ritenuta riconducibile alla stessa compagine sociale della fallita, l'esecuzione di lavori extra non pattuiti nell'ambito di contratti di costruzione navale con una società terza, e la mancata ricapitalizzazione della società a fronte di perdite significative, con conseguente prosecuzione dell'attività in una situazione di sottocapitalizzazione.
Il Tribunale, dopo aver ripercorso i principi generali in materia di responsabilità degli amministratori e dei sindaci, ha esaminato analiticamente le singole contestazioni mosse dalla curatela.
In relazione alla presunta cessione illegittima delle concessioni demaniali, il Tribunale ha rilevato che, pur essendo consentito il subingresso nella titolarità di una concessione previa autorizzazione dell'autorità concedente, nel caso di specie non era stato allegato né dimostrato che la società cessionaria avesse acquisito la disponibilità di un complesso aziendale di cui la cedente era titolare, così ottenendo un'utilità economica.
Quanto alla vicenda dei contratti di costruzione navale, il Tribunale ha evidenziato la mancanza di documentazione contabile idonea a verificare i costi effettivamente sostenuti per la realizzazione delle imbarcazioni, rendendo impossibile stabilire se le commesse fossero ab origine antieconomiche o se la decisione di realizzare ulteriori imbarcazioni fosse stata adottata in violazione delle regole di buona amministrazione. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che la transazione conclusa con la società committente non avesse avuto carattere pregiudizievole per la società, in quanto aveva consentito di incassare un sovrapprezzo per i lavori extra eseguiti.
Infine, con riferimento alla mancata ricapitalizzazione della società, il Tribunale ha accertato che, a seguito di una consulenza tecnica d'ufficio, il patrimonio netto rettificato al 31 dicembre 2009 era negativo, facendo emergere una causa di scioglimento della società. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che non fosse stata fornita la prova del compimento di atti gestori in prospettiva non liquidatoria, e che il disavanzo maturato tra la data di accertamento della causa di scioglimento e la pronuncia di fallimento non potesse considerarsi quale danno imputabile agli amministratori, bensì dovesse essere ricondotto ai costi necessari per portare a termine le commesse già in fase di ultimazione e ai costi ineliminabili connessi all'attività di impresa.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata dalla curatela fallimentare, revocando il sequestro conservativo precedentemente autorizzato.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

TRIBUNALE DI PALERMO

Sentenza n. 2865/2023 del 11-09-2023

principi giuridici

Nel giudizio di opposizione avverso l'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445-bis c.p.c., qualora le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta in sede di opposizione confermino l'insussistenza del requisito sanitario necessario per l'attribuzione della prestazione previdenziale richiesta, la domanda deve essere rigettata.

Nel giudizio di opposizione avverso l'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445-bis c.p.c., in presenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite possono essere compensate.

Nel giudizio di opposizione avverso l'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445-bis c.p.c., le spese di consulenza tecnica d'ufficio restano definitivamente a carico dell'###.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Rigetto dell'Opposizione ad Accertamento Tecnico Preventivo in Materia di Invalidità: Prevalenza del Parere del Consulente Tecnico d'Ufficio


La pronuncia in esame concerne un'opposizione avverso un accertamento tecnico preventivo (ATP) promosso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, del codice di procedura civile, finalizzato all'ottenimento della pensione di inabilità. La vicenda trae origine dal mancato riconoscimento, in sede di ATP, dei requisiti sanitari necessari per l'attribuzione del beneficio previdenziale richiesto.
Il ricorrente, a seguito del deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio (CTU) che escludeva la sussistenza dei requisiti sanitari, ha promosso un giudizio di opposizione, contestando le risultanze della perizia e insistendo per il riconoscimento dei propri diritti. Nel corso del giudizio di opposizione, è stata disposta una nuova consulenza tecnica, i cui esiti hanno confermato l'assenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per l'ottenimento della prestazione previdenziale.
Il Tribunale, nel rigettare l'opposizione, ha fondato la propria decisione sulle conclusioni del CTU, ritenendole immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti argomentazioni medico-legali. Il giudice ha, dunque, accordato prevalenza al parere del consulente tecnico, valorizzando la sua competenza specifica nella valutazione delle condizioni sanitarie del ricorrente.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha disposto la compensazione tra le parti, tenuto conto della dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre le spese relative alle consulenze tecniche espletate sia nella fase di ATP che nel giudizio di opposizione sono state poste definitivamente a carico dell'###.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

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